Per impiegati e quadri ammalati è previsto il mantenimento della retribuzione a carico del datore di lavoro, mentre per gli operai ammalati è prevista un’indennità di malattia a carico dell’Inps, integrata dal datore di lavoro

Malattia: trattamento economico

  Novità aziendali   

In caso di malattia, quando il lavoratore non ha diritto all’indennità giornaliera da parte dell’Inps, il datore di lavoro interviene erogando l’intero trattamento economico individuato dal contratto collettivo nazionale di settore e, quando il lavoratore ha diritto all’indennità dell’Inps, il datore di lavoro interviene erogando la quota integrativa dell’indennità giornaliera erogata dall’Istituto necessaria per raggiungere il trattamento economico individuato dal contratto collettivo nazionale di settore.

Allo stato si può così sintetizzare la situazione:

Settore industria ed artigianato

Lavoratori beneficiari dell’indennità

Lavoratori non beneficiari

Operai e lavoratori a domicilio

Apprendisti, impiegati, quadri, dirigenti

Settore terziario

Lavoratori beneficiari dell’indennità

Lavoratori non beneficiari

Operai, impiegati e quadri

Apprendisti, impiegati da proprietari di stabili, portieri, viaggiatori/piazzisti, rappresentanti, dipendenti partiti politici e organizzazioni sindacali, dirigenti

Hanno diritto all’indennità erogata dall’Inps anche:

lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto;

se prestano la loro attività per conto delle società ed enti medesimi

lavoratori sospesi

Per lavoratore sospeso si intende il soggetto il cui rapporto di lavoro è quiescente per essere sospese le obbligazioni tra datore e lavoratore (sospensione attività aziendale, servizio militare, permessi non retribuiti superiori a 7 giorni, provvedimenti disciplinari).

Per gli eventi insorti entro due mesi (60 giorni se il conteggio a giorni è più favorevole) dalla sospensione, il pagamento dell’indennità è effettuato direttamente dall’Inps per l’intera durata della malattia, fermo restando il periodo massimo di 180 giorni/annui (escludendo gli eventuali giorni già usufruiti).

La misura dell’indennità è pari ai 2/3 di quella normalmente spettante.

lavoratori cessati

Per lavoratore cessato si intende il lavoratore licenziato o dimesso.

Per gli eventi insorti entro due mesi (60 giorni se il conteggio a giorni è più favorevole) dalla sospensione o cessazione del rapporto di lavoro, il pagamento dell’indennità viene effettuato direttamente dall’Inps per l’intera durata della malattia, fermo restando il periodo massimo di 180 giorni/annui (escludendo gli eventuali giorni già usufruiti).

La misura dell’indennità è pari ai 2/3 di quella normalmente spettante (2/3 del 50 o 66,66%) (per il calcolo dell’indennità spettante, si veda.

lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro che appartengono alle categorie cui spetta l’indennità

L’indennità di malattia è riconosciuta entro i limiti temporali previsti per i lavoratori a tempo determinato.

lavoratori ex apprendisti che abbiano conseguito la qualifica

Per essi il datore di lavoro continua a versare la contribuzione nella misura prevista per gli apprendisti (art. 21, comma 6, Legge 28 febbraio 1987, n. 56).

La Legge 13 novembre 1924, n. 1825 e la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 hanno previsto in modo esplicito il diritto al mantenimento della retribuzione a carico del datore di lavoro solo per gli impiegati e i quadri

Di norma il trattamento economico è interamente pagato dal datore di lavoro per il primo mese e al 50% per il secondo e terzo mese, se il lavoratore non supera i dieci anni di servizio, e viene pagato interamente per i primi due mesi e al 50% per i mesi successivi, se il lavoratore supera i dieci anni di servizio.

Tali misure si applicano solo in caso di mancanza di specifiche e migliorative previsioni dei contratti collettivi nazionali di settore.

Gli operai, invece, hanno diritto a un’indennità di malattia a carico dell’Inps.

I contratti collettivi nazionali sono però intervenuti per prevedere condizioni di miglior favore o integrare le disposizioni di legge: di norma le clausole contrattuali prevedono una erogazione di somme a carico del datore di lavoro ad integrazione dell’indennità Inps, tale da consentire la conservazione del livello retributivo che il lavoratore avrebbe conseguito se avesse lavorato.

Quando l’Inps riconosce l’indennità ed il datore di lavoro la integra secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di settore, quest’ultimo eroga al lavoratore ammalato, che ha regolarmente e correttamente documentato il suo stato di infermità, il trattamento economico, avente la misura e la durata individuate nei contratti collettivi nazionali di settore, e pone a conguaglio con i contributi dovuti all’Inps l’indennità di malattia anticipata per conto di tale Istituto.

In busta paga il datore di lavoro evidenzia le somme a suo carico per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali e pone in altro rigo l’indennità dell’Inps che, invece, è esclusa dai contributi.

Giovanni Scotti

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