Il lavoratore subordinato non dovrebbe svolgere altre attività lavorative durante l’assenza per malattia.

Malattia: svolgimento di attività lavorativa

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La sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 14 dicembre 1991 n. 13490 e la sentenza 11 dicembre 2001 n. 15621, ha affermato che non esiste un divieto assoluto di svolgere altra attività, purché questo comportamento non riveli la fraudolenta simulazione della malattia o sia di per sé idoneo a impedire o rallentare il pieno recupero delle energie psicofisiche del lavoratore in modo da ritardarne il rientro in azienda.

La sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 2 novembre 1995 n. 11355 ha affermato che la violazione, da parte del lavoratore, dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali, può giustificare il recesso del datore di lavoro

La sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 19 dicembre 2000 n. 15916 ha demandato al lavoratore l’onere di provare che lo svolgimento di altra attività lavorativa è compatibile con la malattia, in quanto non pregiudica il suo recupero e il conseguente rientro in azienda.

Se il lavoratore svolge altra attività retribuita durante la malattia, l’Inps sospende il pagamento dell’indennità (circolare n. 14/81).

La sezione civile della Corte di Cassazione, sempre con la sentenza 11 dicembre 2001 n. 15621, ha affermato che il datore di lavoro può effettuare accertamenti per verificare se il lavoratore in malattia svolga altra attività lavorativa. I controlli debbono essere rivolti ai fatti materiali e non possono essere di tipo sanitario (per non violare l’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 occorre non effettuare accertamenti sulla patologia del lavoratore malato).

Se dagli accertamenti effettuati, anche tramite agenzia investigativa, emerge un’incompatibilità logica tra i fatti concreti e lo stato di malattia dichiarato, il datore di lavoro può adottare provvedimenti nei confronti del lavoratore in malattia.

Giovanni Scotti

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