Il lavoratore che ha ricevuto la lettera di contestazione ha diritto di presentare le proprie giustificazioni ed il datore di lavoro non può applicare la sanzione prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione

Sanzioni disciplinari: la difesa del lavoratore e la comunicazione del provvedimento

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Il lavoratore che ha ricevuto una lettera di contestazione ha il diritto di presentare le proprie giustificazioni.

Per giustificarsi può scegliere la forma orale o scritta, può provvedere da solo o assistito da un rappresentante sindacale

Il lavoratore, comunque, è libero di giustificasi o non giustificarsi..

I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto degli addebiti.

Per il computo del termine occorre fare riferimento alle giornate di calendario, escludendo dal computo il giorno iniziale.

Anche se il lavoratore, ricevuta la lettera con la contestazione degli addebiti, presenta immediatamente le sue giustificazioni, è comunque necessario attendere il decorso completo dei cinque giorni, sia per rispettare il dettato dell’art. 7 della Legge n. 300/70 ("in ogni caso ... non possono essere applicati prima che siano trascorsi ..."), sia per consentire al lavoratore un’integrazione della sua difesa (Cassazione sentenza n. 3498/97).

L’adozione della sanzione consiste nella emissione del provvedimento punitivo da parte del datore di lavoro, che comunica per iscritto al lavoratore la sanzione scelta (ammonizione scritta, multa, sospensione, licenziamento). Il provvedimento disciplinare deve essere legato da un nesso di proporzionalità all’infrazione contestata al lavoratore (Cassazione sentenza n. 6390/97).

All’adozione segue poi l´applicazione della sanzione disciplinare, vale a dire la concreta messa in esecuzione, che si può avere solo dopo l´esaurimento delle procedure conseguenti all´adozione.

Pertanto, in caso di impugnazione della sanzione davanti al Collegio di conciliazione ed arbitrato previsto dalla stessa norma, l’applicazione della sanzione resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Giovanni Scotti

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