I lavoratori licenziati collettivamente da imprese che hanno attivato la procedura di mobilità, per riduzione di personale, trasformazione o cessazione di attività hanno il diritto di iscriversi nelle liste di mobilità.

Lavoratori licenziati a seguito di procedure di mobilità: iscrizione in apposite liste

  Novità aziendali   

L´iscrizione nelle liste di mobilità agevola l´inserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro, favorendo una ricollocazione congrua al profilo professionale dell´utente.

Il lavoratore deve presentarsi, entro 60 giorni presso il Centro per l´Impiego territorialmente competente, e chiedere l´iscrizione alle liste di mobilità, portando con sé la lettera di licenziamento, carta di identità e il codice fiscale.

La Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro approva periodicamente le liste di mobilità e le inoltra al Centro per l´Impiego che provvede a trasmettere al domicilio dell´utente il certificato di iscrizione alle liste di mobilità.

Al lavoratore licenziato da un’impresa destinataria di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) spetta l´indennità di mobilità, se ha maturato un anno di anzianità aziendale con almeno sei mesi di effettivo servizio.

Il lavoratore deve presentarsi alla sede Inps territorialmente competente in relazione al luogo di residenza, entro e non oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, pena l´esclusione dal beneficio, presentando domanda sul modello DS21 corredato della dichiarazione resa dall´ultimo datore di lavoro sul modello DS22.

Non ricevono l´indennità di disoccupazione: dirigenti; apprendisti; lavoratori stagionali o occupati in attività saltuarie; lavoratori con contratto a termine; dimissionari.

La durata massima dell´indennità di mobilità si calcola in base all´età compiuta dal lavoratore al momento del licenziamento e non può essere superiore alla durata che ha avuto il contratto di lavoro:

1° fascia

Fino al 39 anni di età

1 anno

2° fascia

Se il lavoratore ha compiuto 40 anni di età ed ha almeno 2 anni di servizio

2 anni

3° fascia

Se il lavoratore ha compiuto 50 anni di età ed ha almeno 3 anni di servizio

3 anni

Se l´Azienda e lo stabilimento dove il lavoratore ha prestato servizio è nel Mezzogiorno e nelle zone previste dal D.P.R. n. 218/78, la durata delle tre fasce deve essere aumentata ognuna di un anno:

1° fascia

Fino al 39 anni di età

2 anni

2° fascia

Se il lavoratore ha compiuto 40 anni di età ed ha almeno 3 anni di servizio

3 anni

3° fascia

Se il lavoratore ha compiuto 50 anni di età ed ha almeno 4 anni di servizio

4 anni

Se la durata del servizio è minore, la durata dell´indennità di mobilità sarà minore.

Il lavoratore, che trova occupazione a tempo indeterminato part-time, resta iscritto in lista per un periodo pari al doppio della durata prevista in base all´età anagrafica.

Il lavoratore in mobilità viene cancellato dalla lista di mobilità e perde, se spettante, il diritto a riscuotere l´indennità di mobilità, in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato; scadenza del termine di permanenza nella lista; riscossione di indennità di mobilità in un´unica soluzione; rifiuto di un lavoro congruo al profilo professionale dell´utente; mancata comunicazione all´INPS di riassunzione a tempo parziale o determinato; rifiuto o non regolare frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Regione; rifiuto ad essere impiegato in lavori socialmente utili; rifiuto alla convocazione, senza giustificato motivo, da parte dei Centri per l´Impiego o dell´Agenzia per l´Impiego.

Il lavoratore in mobilità può essere assunto con contratto a tempo determinato non superiore a 1 anno o part-time. In questo caso la permanenza in lista di mobilità verrà prorogata per il periodo equivalente alla durata del rapporto di lavoro.

Il limite massimo di proroga di permanenza in lista è pari al doppio del termine originariamente stabilito in relazione all´età anagrafica.

Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non supera il periodo di prova viene reiscritto in lista al massimo per due volte.

Se il lavoratore, a seguito di visita medica, non viene giudicato idoneo a svolgere l´attività cui si riferiva l´avviamento viene reiscritto in lista.

Il lavoratore in mobilità, che non matura anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, in caso di licenziamento viene reiscritto nelle liste di mobilità.

Ai sensi della Legge n. 236/93 possono iscriversi nelle liste di mobilità anche i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti: questi lavoratori non percepiscono l’indennità di mobilità, ma quella di disoccupazione e, se trovano un lavoro, garantiscono gli sgravi contributivi all’azienda che li assume.

Giovanni Scotti

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