L´iscrizione nelle liste di mobilità agevola l´inserimento dei lavoratori licenziati nel mercato del lavoro, favorendo una ricollocazione congrua al profilo professionale dell´utente.
Il lavoratore deve presentarsi, entro 60 giorni presso il Centro per l´Impiego territorialmente competente, e chiedere l´iscrizione alle liste di mobilità , portando con sÊ la lettera di licenziamento, carta di identità e il codice fiscale.
La Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro approva periodicamente le liste di mobilità e le inoltra al Centro per l´Impiego che provvede a trasmettere al domicilio dell´utente il certificato di iscrizione alle liste di mobilità .
Al lavoratore licenziato da unâimpresa destinataria di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) spetta l´indennitĂ di mobilitĂ , se ha maturato un anno di anzianitĂ aziendale con almeno sei mesi di effettivo servizio.
Il lavoratore deve presentarsi alla sede Inps territorialmente competente in relazione al luogo di residenza, entro e non oltre 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, pena l´esclusione dal beneficio, presentando domanda sul modello DS21 corredato della dichiarazione resa dall´ultimo datore di lavoro sul modello DS22.
Non ricevono l´indennità di disoccupazione: dirigenti; apprendisti; lavoratori stagionali o occupati in attività saltuarie; lavoratori con contratto a termine; dimissionari.
La durata massima dell´indennità di mobilità si calcola in base all´età compiuta dal lavoratore al momento del licenziamento e non può essere superiore alla durata che ha avuto il contratto di lavoro:
1° fascia | Fino al 39 anni di età | 1 anno |
2° fascia | Se il lavoratore ha compiuto 40 anni di età ed ha almeno 2 anni di servizio | 2 anni |
3° fascia | Se il lavoratore ha compiuto 50 anni di età ed ha almeno 3 anni di servizio | 3 anni |
Se l´Azienda e lo stabilimento dove il lavoratore ha prestato servizio è nel Mezzogiorno e nelle zone previste dal D.P.R. n. 218/78, la durata delle tre fasce deve essere aumentata ognuna di un anno:
1° fascia | Fino al 39 anni di età | 2 anni |
2° fascia | Se il lavoratore ha compiuto 40 anni di età ed ha almeno 3 anni di servizio | 3 anni |
3° fascia | Se il lavoratore ha compiuto 50 anni di età ed ha almeno 4 anni di servizio | 4 anni |
Se la durata del servizio è minore, la durata dell´indennità di mobilità sarà minore.
Il lavoratore, che trova occupazione a tempo indeterminato part-time, resta iscritto in lista per un periodo pari al doppio della durata prevista in base all´età anagrafica.
Il lavoratore in mobilità viene cancellato dalla lista di mobilità e perde, se spettante, il diritto a riscuotere l´indennità di mobilità , in caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato; scadenza del termine di permanenza nella lista; riscossione di indennità di mobilità in un´unica soluzione; rifiuto di un lavoro congruo al profilo professionale dell´utente; mancata comunicazione all´INPS di riassunzione a tempo parziale o determinato; rifiuto o non regolare frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Regione; rifiuto ad essere impiegato in lavori socialmente utili; rifiuto alla convocazione, senza giustificato motivo, da parte dei Centri per l´Impiego o dell´Agenzia per l´Impiego.
Il lavoratore in mobilità può essere assunto con contratto a tempo determinato non superiore a 1 anno o part-time. In questo caso la permanenza in lista di mobilità verrà prorogata per il periodo equivalente alla durata del rapporto di lavoro.
Il limite massimo di proroga di permanenza in lista è pari al doppio del termine originariamente stabilito in relazione all´età anagrafica.
Il lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato che non supera il periodo di prova viene reiscritto in lista al massimo per due volte.
Se il lavoratore, a seguito di visita medica, non viene giudicato idoneo a svolgere l´attività cui si riferiva l´avviamento viene reiscritto in lista.
Il lavoratore in mobilitĂ , che non matura anzianitĂ aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 mesi effettivamente lavorati, in caso di licenziamento viene reiscritto nelle liste di mobilitĂ .
Ai sensi della Legge n. 236/93 possono iscriversi nelle liste di mobilitĂ anche i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti: questi lavoratori non percepiscono lâindennitĂ di mobilitĂ , ma quella di disoccupazione e, se trovano un lavoro, garantiscono gli sgravi contributivi allâazienda che li assume.
Giovanni Scotti