I lavoratori, che interrompono l´attività, possono chiedere all´Inps l´autorizzazione a proseguire volontariamente la contribuzione per raggiungere il diritto alla pensione o per aumentarne l´importo

I versamenti volontari per i lavoratori dipendenti ed autonomi

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La contribuzione volontaria può essere fatta dai lavoratori subordinati ed anche dai lavoratori iscritti alla gestione separata per i lavoratori parasubordinati, cui il Decreto legislativo n. 184/97 ha esteso la disciplina.

L´autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria si può ottenere se sono stati versati:

·      cinque anni di contributi effettivi anche versati in gestioni diverse;

·      tre anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda di autorizzazione;

·      un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per chi versa il contributo per il lavoro parasubordinato (collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, liberi professionisti senza cassa di categoria);

·      un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che dal 1997 svolgono un lavoro a tempo parziale. In questo caso i versamenti volontari servono a coprire le settimane che risultano scoperte (part time verticale). L´autorizzazione può essere rilasciata solo in costanza di rapporto di lavoro in corso e non dopo la sua cessazione;

·      un anno di contributi nel quinquennio precedente la domanda per coloro che svolgono un´attività di lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa. L´autorizzazione è rilasciata con decorrenza successiva al termine o alla sospensione del lavoro.

L´autorizzazione non può essere concessa se l´interessato, alla data della domanda, svolge attività come lavoratore dipendente, come lavoratore autonomo iscritto all´Inps o come libero professionista iscritto all´apposita Cassa di previdenza oppure è titolare di pensione diretta.

L´autorizzazione alla prosecuzione volontaria può essere richiesta anche dai lavoratori con figli che si avvalgono dell´astensione facoltativa dal lavoro, dei permessi per allattamento e/o dei periodi di assenza per malattia del bambino di età compresa tra i 3 e gli 8 anni in modo da versare i contributi volontari per integrare la contribuzione figurativa prevista per questi periodi.

La domanda di autorizzazione ai versamenti volontari deve esser presentata alla propria sede dell’Inps utilizzando il modulo O10/M, allegando la documentazione richiesta, la dichiarazione dei periodi assicurativi rilasciata dal datore di lavoro per l´anno di presentazione della domanda (su mod. O1/M-Sost.) e la copia del modello CUD relativo all´anno precedente.

L´importo del contributo volontario viene determinato applicando l´aliquota contributiva, prevista per ciascun anno e per ciascuna categoria, alla retribuzione percepita nelle 52 settimane precedenti la data di presentazione della domanda.

L’Inps con la circolare n. 54 del 7 marzo 2007  ha fornito chiarimenti sui contributi volontari dovuti per l’anno 2007 dai lavoratori dipendenti non agricoli:

-       la retribuzione minima settimanale è pari a 174,46 euro;

-       la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l’applicazione dell’aliquota aggiuntiva del 1% (art. 3, Legge n. 438/92) è di 40.083,00 euro;

-       il massimale di cui all’art. 2, comma 18, della Legge n. 335/95, da applicare ai prosecutori volontari titolari di contribuzione solo successiva al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l’opzione per il sistema  contributivo è di 87.187,00 euro;

-       per i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 31 dicembre 1995, l’aliquota sale dal  27,57% al 27,87%, mentre per quelli autorizzati dopo il 31 dicembre 1995 l’aliquota contributiva sale dal 30,07% al 30,87%.

La stessa circolare ha chiarito che per quanto riguarda i lavoratori part time che vogliono integrare la loro contribuzione l’importo del contributo volontario deve essere quantificato sul valore medio settimanale della retribuzione imponibile percepita dal richiedente nel periodo stesso. I versamenti volontari integrativi della contribuzione obbligatoria dei periodi di lavoro part time non sono incompatibili con la contestuale contribuzione accreditata nella Gestione separata.

L´importo del contributo assegnato dall’Inps è vincolante. Il versamento di una somma inferiore provoca automaticamente la riduzione proporzionale del periodo assicurato. Se, invece, si versa più di quanto dovuto, l´Inps rimborsa la somma in eccedenza.

Il pagamento dei contributi volontari è trimestrale, e deve essere effettuato, con i bollettini prestampati inviati a casa dell’assicurato dall´Inps, entro il 30 giugno per i contributi relativi al trimestre gennaio – marzo, al 30 settembre per il trimestre aprile – giugno, al 31 dicembre per il trimestre luglio – settembre ed al 31 marzo per il trimestre ottobre - dicembre. I contributi pagati in ritardo non possono essere accreditati e vengono automaticamente respinti. L´assicurato, in alternativa alla restituzione, può chiedere che la somma sia utilizzata per coprire il trimestre successivo.

(Giovanni Scotti)

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