Il Decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 ha fornito una tutela giuridica alle banche dati, cui è estesa l´ambito di applicazione della legge sul diritto d´autore.

Tutela giuridica delle banche dati

  Nuove Tecnologie  

Oggetto del provvedimento sono le banche dati che "per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale", più dettagliatamente definite "raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo". La tutela non si estende al contenuto della banca dati e ne lascia impregiudicati diritti esistenti.

Secondo l´art. 4 del decreto legislativo, che integra la Legge 22 aprile 1941, n. 633, all´autore di una banca dati viene riconosciuto il diritto esclusivo di eseguirne o autorizzarne la riproduzione permanente o temporanea, la traduzione, l´adattamento e ogni altra modifica, la distribuzione di originali o copie e la presentazione in pubblico.

L´autorizzazione dell´autore non è prevista in caso di accesso e consultazione per finalità esclusivamente didattiche o di ricerca scientifica, al di fuori dell´ambito di un´impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale. Le eventuali operazioni di riproduzione permanente sono comunque soggette all´autorizzazione del titolare del diritto.

La Legge n. 633/41 viene inoltre integrata con una serie di disposizioni relative alla nuova figura del "costitutore", cioè colui che effettua investimenti rilevanti per la costituzione, la verifica o la presentazione di una banca dati, impegnando a tal fine mezzi finanziari, tempo e lavoro. Al costitutore - indipendentemente dalla tutelabilità della banca dati a norma del diritto d´autore - viene riconosciuto il diritto di vietare utilizzazioni della banca dati stessa, quali il reimpiego o il trasferimento su altro supporto della totalità o di una parte sostanziale della banca dati.

Vengono quindi definiti i diritti e gli obblighi dell´utente, il quadro sanzionatorio e l´ambito temporale di applicazione per quanto riguarda banche dati già costituite.

L´art. 3 del decreto legislativo, modificando l´art. 12-bis della Legge n. 633/41, prevede che "salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creata dal lavoratore dipendente nell´esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro".

Giovanni Scotti

 Versione stampabile




Torna