Il 3 ottobre è entrato in vigore il Decreto legge n. 262/06 contenente disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Codice della strada: disposizioni urgenti in materia di patente a punti

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

L’art. 44 contiene modifiche al Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni - Nuovo Codice della strada - in materia di patente a punti, che regola la restituzione dei punti al proprietario del veicolo che ne abbia subito la decurtazione per non avere comunicato i dati personali e della patente del conducente non identificato al momento dell´accertamento dell´infrazione.

La nuova norma modifica l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada e dispone che l´organo di polizia che ha compiuto la decurtazione deve riattribuire d´ufficio il punteggio decurtato e darne comunicazione in via telematica al "Centro elaborazione dati motorizzazione" del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Il legislatore ha anche disposto che perdono efficacia i provvedimenti di revisione della patente di guida, adottati a seguito di perdita totale del punteggio cui abbia contribuito la decurtazione dei punti che devono essere riattribuiti. Questa disposizione fa salvi gli effetti degli esami di revisione già sostenuti.

La disposizione in esame prevede anche che il proprietario del veicolo, o altro obbligato in solido, sia sanzionato esclusivamente con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra 250,00 e 1.000,00 euro, nel caso in cui, senza giustificato e documentato motivo, ometta di fornire i dati personali e della patente del conducente, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.

Tali disposizioni sono state emanate a seguito della sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che prevedeva la decurtazione del punteggio per il proprietario del veicolo che non aveva fornito i dati del conducente non identificato durante l´accertamento dell´infrazione.

Giovanni Scotti

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