Sentenza n. 5225 dell’8 settembre 2006 della VI sezione del Consiglio di Stato

Codice della strada: illegittima la revisione della patente di guida se disposta con ritardo grave

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

Il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il provvedimento di revisione della patente di guida se confermato, in sede di ricorso gerarchico, dopo quasi cinque anni dal giorno in cui si sono verificati i fatti che hanno fatto sorgere il dubbio sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica alla guida e senza che in questo periodo il conducente del veicolo abbia commesso altre infrazioni al codice della strada.

Nel caso di specie l´Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile aveva disposto il 31 agosto 2000 la revisione della patente di guida, mediante nuovo esame di idoneità tecnica, nei confronti di un´automobilista che aveva provocato un sinistro per eccesso di velocità, in applicazione all’art. 141, comma 3, del Decreto legislativo n. 285/92.

Promosso ricorso gerarchico contro il provvedimento di revisione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha respinto il ricorso con decreto emesso il 10 gennaio 2005, che l´automobilista ha impugnato con ricorso al giudice amministrativo.

Riformando la sentenza di primo grado, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso dell´automobilista, affermando che il provvedimento di riesame dell´idoneità tecnica alla guida ha funzione cautelare e di presidio della sicurezza della circolazione e che questa finalità di interesse pubblico non può essere raggiunta con effettività se l´amministrazione non provveda entro un termine congruo dal momento in cui si sono verificati i fatti.

Inoltre, il Consiglio di Stato ha dimostrato che il Ministero ha considerato erronenamente insufficienti i requisiti di idoneità tecnica alla guida per la circostanza che nel periodo intercorso fra il provvedimento di revisione della patente e la decisione del ricorso gerarchico l´automobilista ha tenuto una condotta di guida diligente, che ha comportato anche l´incremento di due punti del punteggio ordinario previsto dal codice della strada (art. 126-bis del Decreto legislativo n. 285/92.

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