Il 24 novembre 2010 è entrata in vigore
Di immediata applicazione, con l'entrata in vigore del provvedimento, sono le disposizioni relative a: clausole generali e certificazione del contratto di lavoro; conciliazione e arbitrato; decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato; modifiche alla disciplina dei permessi per l'assistenza ai portatori di handicap grave; certificazione di malattia; accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica; modifiche alla disciplina dell'orario di lavoro; modifiche al Decreto legislativo n. 276/2003; misure contro il lavoro sommerso; disposizioni in materia di collaborazioni coordinate e continuative. Altre disposizioni, invece, saranno rese attuative da decreti delegati per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi; per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti; in materia di ammortizzatori sociali, servizi per l'impiego, incentivi all'occupazione e apprendistato.
Di seguito prendiamo in esame alcune delle disposizioni di carattere previdenziale, mentre rinviamo ad un altro articolo per le disposizioni relative al rapporto di lavoro.
In merito all’obbligo di versamento delle ritenute previdenziali, l’art. 39 disciplina l’apparato sanzionatorio applicabile ai committenti dei lavoratori a progetto e categorie assimilate in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. La nuova disciplina fa riferimento alle norme penali di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’ art. 2 del Decreto legge n. 463/1983, e successive modificazioni, che consentono un rafforzamento dell’azione alla lotta all’evasione ed omissione contributiva. Conseguentemente, sul piano delle tutele, si attua una completa equiparazione della disciplina sanzionatoria delle fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa ai rapporti di lavoro subordinato.
L’art.
L’art. 45 integra l’articolo 1 del Decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 ed esclude ogni limite di durata, attualmente fissato in 22 mesi, per l'accredito figurativo pensionistico per i periodi di assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che derivi da infortunio sul lavoro. In tal caso, non è dovuta la prestazione economica di malattia a carico dell’ente previdenziale.
L’art. 46 differisce a 24 mesi, dal 24 novembre 2010, i termini per l’esercizio di deleghe in materia di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, incentivi all’occupazione e apprendistato e di occupazione femminile.
L’art. 48 apporta una serie di modifiche al Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
previste dalla legge: rispetto degli obblighi di legge e di contratto collettivo; corretto andamento dell’attività svolta. Quanto ai requisiti per l’iscrizione, viene previsto che il mancato invio all’autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro, determina la revoca dell’autorizzazione. Rientrano tra tali informazioni il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un percettore di un sussidio o indennità pubblica di un’offerta formativa, un progetto individuale di reinserimento nel mercato del lavoro o un’occupazione congrua ai sensi della legislazione vigente.
L’art. 48, comma 3, modifica il comma 3 dell’art. 6 del Decreto legislativo n. 276/2003, relativo ai soggetti autorizzati a svolgere l’attività di intermediazione, e chiarisce, definitivamente, che sono ammessi allo svolgimento di tale attività anche le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che ben possono svolgere l’attività anche per il tramite delle associazioni territoriali e delle società di servizi controllate. Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 lett. d), e), f) e g) del Decreto legislativo n. 276/2003 e, pertanto, non è più necessario che essi soddisfino anche il requisito previsto dalla lettera c).
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