Nuova disciplina dal 2009

Cumulo pensione-reddito

  Novità aziendali   

La Legge 6 agosto 2008, n.133 ha introdotto l’abolizione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro sia per le pensioni di anzianità calcolate con il sistema di calcolo retributivo (per coloro che avevano almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995) sia per le pensioni cosiddette di vecchiaia calcolate con il sistema di calcolo contributivo (per coloro che hanno un’anzianità contributiva che parte dal 1° gennaio 1996).

Le pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, liquidate con il sistema di calcolo retributivo, quindi, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente ed autonomo a partire dalla rata di pensione dello scorso gennaio 2009.

Sono totalmente cumulabili le pensioni calcolate con il sistema contributivo per i lavoratori che hanno un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e con l’età anagrafica prevista per la pensione di anzianità liquidata con il sistema retributivo (dal 1° gennaio, 58 anni per i lavoratori dipendenti e 59 per gli autonomi) a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa o a carico della gestione separata.

Dal 1° gennaio 2009, inoltre, sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo a coloro che sono in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e a coloro che hanno un’età anagrafica pari o superiore a 65 anni se uomo pari o superiore a 60 anni se donna.

La nuova disciplina in materia di cumulo non si applica per i titolari di pensione ai superstiti

per i titolari di assegno di invalidità, per i lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per i lavoratori socialmente utili per i trattamenti liquidati provvisoriamente e per i titolari di assegni straordinari per il sostegno del reddito.

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