L’Inail, con comunicato internet del 15 maggio 2008, ha presentato il modello da utilizzare per la comunicazione degli infortuni ai fini statistici istituita dal Decreto legislativo n. 81/08

Infortuni sul lavoro: nuovi adempimenti

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Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di sicurezza, entrato in vigore lo scorso 15 maggio 2008, prevede una diversa gestione documentale ed informativa degli infortuni sul lavoro, e a tal fine ha introdotto una nuova comunicazione da inviare all´Inail (per tutti i lavoratori) o all´Ipsema (per i soli marittimi) e previsto l´abrogazione del registro degli infortuni.

L’articolo 18 TU, in particolare, tra i vari obblighi imposti al datore di lavoro e ai dirigenti, secondo le rispettive attribuzioni e competenze, prevede l’obbligo di:

- comunicare all´Istituto assicuratore competente, a fini statistici, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportano un´assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell´evento. Si veda an-che l´art. 9, comma 4, del medesimo decreto legi-slativo;

- riportare tali eventi nel registro degli infortuni;

- comunicare all´Istituto assicuratore competente, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportano un´assenza dal lavoro superiore a 3 giorni, presentare la denuncia d´infortunio all´Istituto e alla pubblica sicurezza e registrazione tale evento nel registro degli infortuni.

Nel sito dell´Inail é stato pubblicato il facsimile del modulo di comunicazione, che, una volta compilato, deve essere trasmesso all’Istituto a mezzo fax o per posta ordinaria. L´Istituto accetterà anche comunicazioni effettuate senza l´utilizzo del modulo, purché rechino l´indicazione "Comunicazione del datore di lavoro a fini statistici e informativi - Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, art. 18, comma 1, lettera r) - T.U. Sicurezza". Per l’adempimento in esame non deve essere utilizzato il modulo di denuncia di infortunio on line, che è esclusivamente riservato alle finalità assicurative.

L’art 55 del TU, relativo alle sanzioni, prevede in caso di mancata comunicazione degli infortuni superiori a 3 giorni, senza distinzione, quindi, tra fini statistici e fini assicurativi, la sanzione amministrativa da € 2.500 a € 7.500 e, in caso di mancata comunicazione degli infortuni superiori a un giorno, la sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000.

L´Inail non precisa la tempistica che deve essere rispettata per il nuovo adempimento, in quanto l´art. 18 del TU non fissa alcun termine. Quindi che occorre attendere che un apposito decreto ministeriale, previsto all´art. 8 sempre del TU regolamenti tale aspetto, precisando la decorrenza effettiva, quella, che se non rispettata, determina l´applicazione della corrispondente sanzione.

L’art. 53 del TU, relativo alla tenuta della documentazione, infine, prevede l´utilizzo di sistemi di elaborazione automatica dei dati e precisa che, fino ai 6 mesi successivi all´emanazione del decreto interministeriale previsto dall´art. 8 (da adottarsi entro 180 giorni dall´entrata in vigore del TU), restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni e al registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici. Conseguentemente il registro infortuni sarà abolito trascorsi 6 mesi dall´adozione di tale provvedimento, rimanendo operativo ed obbligatorio massimo ancora per un anno.

Il recente Decreto legge n. 97/08 ha posticipato la decorrenza dell´obbligo al prossimo 1° gennaio 2009.

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