Il diritto alle ferie è irrinunciabile ed il datore di lavoro deve favorirne la fruizione

Ferie residue: determinazione della collocazione temporale

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Il diritto del lavoratore alla fruizione delle ferie annuali ha come fonte principale l´art. 36 della Costituzione: il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. L’art. 2109 codice civile prevede che il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l´imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell´impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La disciplina dell’istituto in esame è poi completata dall’art. 10 del Decreto legislativo n. 66/03, per il quale il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, e dai contratti collettivi nazionali di lavoro che ne disciplinano meglio il periodo di maturazione, le conseguenze in caso di assunzione o cessazione del rapporto durante tale periodo, la durata e le modalità di fruizione.

Il datore di lavoro deve organizzare il ciclo produttivo aziendale in modo da soddisfare il diritto alle ferie dei lavoratori suoi dipendenti.

Il periodo di riposo annuo va goduto nel corso dell´anno di maturazione per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell´anno di maturazione, salvo i più ampi periodi di differimento eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Secondo la disciplina vigente, il potere dell´imprenditore di fissare e modificare la collocazione temporale del periodo di ferie é unilaterale: non sussiste, quindi, l´obbligo di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro. Tuttavia i contratti integrativi e/o i regolamenti aziendali prevedono, ad esempio, l´esame congiunto, fra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, del piano ferie, della chiusura, estiva e/o invernale, per ferie collettive e la ripartizione delle stesse per i singoli stabilimenti, reparti e uffici, nonché la formalizzazione da parte del lavoratore dei periodi preferiti, la redazione scritta della programmazione in base all´accordo raggiunto. L’imposizione del piano ferie senza esame congiunto, secondo la giurisprudenza, configura un inadempimento contrattuale del datore di lavoro al limite della condotta antisindacale.

Non è possibile che il piano ferie sia determinato unilateralmente dal solo lavoratore, senza il consenso esplicito o tacito del datore di lavoro. Tale comportamento è illegittimo, anche quando l´esame congiunto è stato effettuato ma si è concluso con un mancato accordo.

In caso di inosservanza del limite in esame sono previste la sanzione amministrativa da € 130,00 a € 780,00 per ciascun lavoratore e ciascun periodo e la prescrizione ad adempiere per mezzo della quale l´ispettore può obbligare il datore di lavoro a permettere che il lavoratore usufruisca delle ferie non godute.

Per evitare l´applicazione delle sanzioni, il datore di lavoro ha la facoltà e il conseguente potere di obbligare il lavoratore a consumare le ferie se, nonostante la programmazione, il lavoratore non ha goduto del periodo minimo previsto entro l´anno di maturazione.

Secondo la giurisprudenza non é possibile frantumare il riposo feriale in periodi troppo brevi, impedire la fruizione integrale nel corso dell´anno del periodo di ferie (pur nell´ambito delle collocazioni temporali decise dal datore di lavoro o definite in sede di accordo collettivo) perché tali modalità vanificherebbero le finalità proprie dell´istituto in esame: le fiere, infatti, debbono permettere al lavoratore di recuperare le energie psico-fisiche spese nel periodo lavorativo.

Un particolare disincentivo alla fruizione tardiva delle ferie pregresse dall’obbligo, più volte precisato dall’Inps nelle sue circolari, del versamento contributivo riferito all´indennità sostitutiva delle ferie non ancora fruite dal lavoratore alla scadenza dei 18 mesi successivi all´anno di maturazione.

Per quanto riguarda, infine, le ferie residue, vale a dire i giorni di riposo contrattualmente previsti in eccedenza rispetto al limite minimo annuo di quattro settimane previsto dal Decreto legislativo n. 66/03, possono essere fruiti nel termine previsto dagli accordi collettivi o dagli usi aziendali. In questo caso il potere direttivo del datore di lavoro nel determinarne le modalità di fruizione é sottoposto a limiti rispetto a quelli dinanzi evidenziati.

GS

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