Trattamento fiscale diverso per la vendita di beni materiali e la vendita di beni immateriali (digitalizzati)

Commercio elettronico: aspetti fiscali

  Nuove Tecnologie  

Il commercio elettronico, meglio noto come e-commerce, è caratterizzato dalle transazioni che vengono effettuate telepaticamente: la cessione, infatti, può essere effettuata mediante la televisione interattiva (digitale terrestre) - il consumatore acquista beni e servizi utilizzando il telecomando - la vendita televisiva on line – il consumatore assiste alla vendita dei prodotti in diretta televisiva ed effettua l’acquisto mediante il telefono – e la vendita su internet – il consumatore effettua l’acquisto accedendo direttamente al sito web del venditore.

In funzione dei soggetti, possiamo avere il B2C (business to consumer) - che rappresenta la vendita destinata dalle aziende al consumatore finale – il B2B (business to business) - rivolto solo alle aziende per semplificare ed incrementare gli affari – il B2A (business to administration) - destinato alla gestione dei rapporti tra aziende ed Enti non commerciali.

L’introduzione del commercio elettronico ha comportato la revisione della disciplina fiscale, che è stata differenziata in funzione del bene o servizio trattato. Si sono così distinte le regole per il commercio elettronico diretto, in cui la cessione e la consegna del bene avvengono solo per via telematica, senza che lo stesso si materializzi, da quelle relative al commercio elettronico indiretto, in cui la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali (corriere, posta, ecc.) per cui la cessione è assimilata alla vendita per corrispondenza.

Siamo in presenza del commercio elettronico diretto ogni qualvolta la cessione e la consegna del bene avvengono solo ed esclusivamente per via telematica, senza che i prodotti si materializzino. Oggetto della transazione possono così essere film, musica, libri, software, siti web, che non si materializzano in qualcosa di tangibile: essi vengono dematerializzati alla partenza dal venditore e materializzati all’arrivo dal cliente. La Direttiva n. 38/02, modificando la Direttiva n. 388/77 (VI direttiva), ha previsto un nuovo criterio di individuazione del luogo di tassazione delle operazioni concluse on line: il luogo di imposizione coincide con quello in cui il bene o servizio viene realmente consumato. Di conseguenza, per le operazioni di commercio elettronico diretto, poste in essere da operatori residenti nel territorio dell’Unione europea, trova sempre applicazione l’imposta secondo le aliquote ordinarie previste dai singoli Stati membri, mentre, per le operazioni effettuate da operatori comunitari nei confronti di soggetti non localizzati nell’Unione europea, viene meno il presupposto territoriale e si applicano le disposizioni relative alle esportazioni, per cui deve essere emessa la fattura senza applicazione dell’imposta. Quando l’operazione è effettuata da un soggetto extracomunitario a favore di un cliente residente in un Paese dell’Unione europea, è necessario assoggettare l’operazione all’aliquota IVA prevista dalla normativa dello Stato in cui è localizzato il committente: l’operatore extracomunitario, per effettuare l’operazione nei confronti del consumatore privato, è quindi tenuto a identificarsi direttamente fiscalmente in uno dei Paesi comunitari, a sua scelta. Come stabilito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 ottobre 2003, il soggetto extracomunitario, che vuole identificarsi in Italia per svolgere l’attività di commercio elettronico diretto nel territorio dell’Unione europea, deve rivolgersi al Centro operativo di Pescara, presentando un’apposita dichiarazione di inizio attività nella quale deve indicare: denominazione, indirizzo postale e indirizzi elettronici, inclusi i siti web, eventuale codice fiscale attribuito dallo Stato di appartenenza. Alla dichiarazione occorre allegare anche un’autocertificazione, con la quale si attesta di non essere già identificato ai fini IVA in un altro Stato membro dell’Unione europea.

Per quanto riguarda il nostro ordinamento italiano, la disciplina IVA applicabile agli operatori identificatisi nel nostro Paese è contenuta nell’art. 74-quinquies del D.P.R. n. 633/72, che prevede i seguenti obblighi: conservazione per dieci anni dei documenti e dei dati relativi alle operazioni effettuate; certificazione mediante fattura con addebito dell’IVA secondo l’aliquota ordinaria prevista nello Stato di residenza del consumatore privato; presentazione di una dichiarazione trimestrale, entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre, con l’indicazione delle operazioni imponibili, l’aliquota applicata e l’imposta riscossa dal consumatore finale; il versamento allo Stato di identificazione dell’IVA complessivamente riscossa nel trimestre, che provvede poi a riaccreditare ai singoli Stati membri la parte di IVA di loro spettanza.

Parliamo invece di commercio elettronico indiretto, quando la vendita si perfeziona attraverso il canale telematico, ma la consegna fisica del bene avviene attraverso i canali tradizionali. La tassazione di tale operazione avviene in maniera tradizionale, vale a dire in dogana, se si tratta di importazione da un Paesi non appartenente all’Unione europea, o come vendita a distanza, se l’operazione avviene tra soggetti comunitari. E, più precisamente, in caso di operazioni di commercio elettronico interne fra soggetti residenti nel nostro Paese si applicano le disposizioni sull’IVA contenute nell’art. 22 del DPR n. 633/72, non soggette né all’obbligo di certificazione mediante emissione di fattura, né all’obbligo di emissione di scontrino fiscale o ricevuta (art. 2 DPR n. 696/96). In caso di operazioni di commercio elettronico intercomunitarie fra soggetti residenti in due diversi Paesi dell’Unione europea, si applicano le disposizioni IVA contenute negli artt. 40 e 41 del Decreto legge n. 331/93. In caso di operazioni di commercio elettronico internazionali, infine, che hanno a oggetto beni provenienti da Stati non appartenenti all’Unione europea o beni ceduti da soggetti italiani ad acquirenti extracomunitari, si applicano le disposizioni IVA negli artt. 67 e seguenti del D.P.R. n. 633/72 per le importazioni, assolvendo l’obbligo in dogana, e dell’art. 8 per le esportazioni, mediante emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

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