Il benefit non è fiscalmente imponibile

Acquisto di un computer da parte di dipendenti di azienda

  Nuove Tecnologie  

I dipendenti di aziende private possono chiedere al proprio datore di lavoro la possibilità di acquistare, nell´ambito degli acquisti effettuati dall´azienda, un personal computer al prezzo migliore che l´azienda riesce ad ottenere acquistando dal fornitore.


Infatti l’art 7, comma 3ter, del Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito nella Legge 14 maggio 2005 n. 80 prevede che la cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all´imposta sul reddito delle società, in favore di lavoratori dipendenti, non dà luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilità per reddito in natura.


L´acquisto, quindi, non dà luogo ai fini delle imposte sul reddito a presupposto d´imponibilità per reddito in natura.


Il dipendente segnala al suo datore di lavoro l´intenzione di acquistare per uso personale uno dei personal computer che l´azienda intende acquistare per uso aziendale, le parti concordano sull’affare (non è un diritto per il lavoratore né un obbligo per l´impresa) e poi, al momento della consegna, con regolare fattura, paga al suo datore di lavoro il prezzo del bene praticato anche all´azienda.

Giovanni Scotti

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