I dipendenti di aziende private possono chiedere al proprio datore di lavoro la possibilità di acquistare, nell´ambito degli acquisti effettuati dall´azienda, un personal computer al prezzo migliore che l´azienda riesce ad ottenere acquistando dal fornitore.
Infatti lâart 7, comma 3ter, del Decreto legge 14 marzo 2005 n. 35 convertito nella prevede che la cessione a corrispettivo pari a quello di acquisto di personal computer di nuova fabbricazione acquistati nello stesso esercizio della cessione, eventualmente con annessi relativi programmi di funzionamento, se attuata da imprese o da enti soggetti all´imposta sul reddito delle societĂ , in favore di lavoratori dipendenti, non dĂ luogo, ai fini delle imposte sul reddito, a presupposto di imponibilitĂ per reddito in natura.
L´acquisto, quindi, non dà luogo ai fini delle imposte sul reddito a presupposto d´imponibilità per reddito in natura.
Il dipendente segnala al suo datore di lavoro l´intenzione di acquistare per uso personale uno dei personal computer che l´azienda intende acquistare per uso aziendale, le parti concordano sullâaffare (non è un diritto per il lavoratore nĂŠ un obbligo per l´impresa) e poi, al momento della consegna, con regolare fattura, paga al suo datore di lavoro il prezzo del bene praticato anche all´azienda.
Giovanni Scotti