Il Garante della privacy ha vietato a una società l´uso dei dati relativi alla navigazione in internet di un lavoratore che, pur non essendo autorizzato, si era connesso alla rete da un computer aziendale.

Illecito spiare il contenuto della navigazione in internet del dipendente

  Nuove Tecnologie  

Il datore di lavoro, dopo aver sottoposto a esame i dati del computer, aveva accusato il dipendente di aver consultato siti a contenuto religioso, politico e pornografico, fornendone l´elenco dettagliato.


Il Garante afferma nel suo provvedimento del 2 febbraio 2006 che per contestare l´indebito utilizzo di beni aziendali, è sufficiente verificare gli avvenuti accessi ad internet e i tempi di connessione senza indagare sui contenuti dei siti. Spiare l´uso dei computer e la navigazione in rete da parte dei lavoratori, infatti, pregiudica la libertà e la segretezza delle comunicazioni e le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori.


Secondo il Garante occorre tenere presente anche che il semplice rilevamento dei siti visitati può rivelare dati delicatissimi della persona: convinzioni religiose, opinioni politiche, appartenenza a partiti, sindacati o associazioni, stato di salute, indicazioni sulla vita sessuale.


Nel caso sottoposto al giudizio del Garante, dopo una prima istanza, senza risposta, rivolta alla società, il lavoratore aveva presentato ricorso al Garante contestando la legittimità dell´operato del datore di lavoro. La società aveva allegato alla contestazione disciplinare notificata al lavoratore, in seguito licenziato, numerose pagine dei file temporanei e dei cookies originati sul suo computer dalla navigazione in rete, avvenuta durante sessioni di lavoro avviate con la password del dipendente. Da queste pagine, copiate direttamente dalla directory intestata al lavoratore, emergevano anche diverse informazioni particolarmente delicate che la società non poteva raccogliere senza aver prima informato il lavoratore. Sebbene infatti i dati personali siano stati raccolti nel corso di controlli informatici volti a verificare l´esistenza di un comportamento illecito, le informazioni di natura sensibile, in grado di rivelare ad esempio convinzioni religiose e opinioni sindacali o politiche, potevano essere trattate dal datore di lavoro senza consenso solo se indispensabili per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. Indispensabilità che non è emersa dagli elementi acquisti nel procedimento.

Giovanni Scotti

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