Lo scorso 17 novembre è entrato in vigore il DPR n. 178/2010

Registro pubblico delle opposizioni alle telefonate commerciali

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Lo scorso 17 novembre è entrato in vigore il DPR n. 178/2010, contenente la disciplina del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all’utilizzo dei numeri telefonici contenuti in elenchi liberamente consultabili per finalità commerciali (invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, ricerche di mercato, comunicazione commerciale).

Il Regolamento è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 130 del Codice Privacy, così come modificato dall’art. 20-bis della Legge n. 166/2009, che ha convertito il Decreto legge n. 135/2009, che ha introdotto, nel nostro ordinamento giuridico, il sistema dell’opt-out per disciplinare le chiamate telefoniche a fini commerciali. Per effetto di tale sistema, l’impresa che svolge attività di telemarketing può utilizzare i numeri riportati negli elenchi a disposizione del pubblico, a meno che i rispettivi intestatari non abbiano iscritto la propria numerazione nel Registro pubblico delle opposizioni. Prima di procedere alle telefonate, l’impresa è tenuta a verificare se i numeri che intende chiamare siano stati iscritti nel Registro.

L’art. 4 del DPR n. 178/2010 ha attribuito la realizzazione e la gestione del Registro delle opposizioni al Ministero dello Sviluppo Economico, che, a sua volta, ne ha affidato l’attivazione alla Fondazione Ugo Bordoni. Come si legge sul www.fub.it la Fondazione, in qualità di soggetto gestore, ha già avviato i lavori per rendere operativo il Registro, che dovrà essere definitivamente attivato entro il 30 gennaio 2011.

Le nuove norme disciplinano le modalità di adesione al servizio e di consultazione del Registro da parte delle imprese, nonché le modalità e i tempi di iscrizione dei numeri da parte degli abbonati che non desiderano ricevere telefonate commerciali.

Il Regolamento prevede che, per accedere al Registro, l’impresa deve presentare al gestore un’istanza, alla quale allegare la dichiarazione di avere attivato un sistema di identificazione della propria linea chiamante, nonché gli elenchi pubblici dai quali verranno estratti i numeri che intende contattare. Tale istanza deve essere presentata anche se l’esecuzione delle telefonate è affidata a soggetti terzi (es. call center). Entro 15 giorni dalla domanda, il gestore iscrive l’impresa nel Registro e le assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione, pubblicandone gli estremi identificativi in un apposito elenco sul proprio sito Internet. L’iscrizione nel Registro perde efficacia se, per 12 mesi, l’operatore non consulta il Registro. Ottenuta l’iscrizione, l’impresa trasmette al gestore la lista dei numeri telefonici che intende utilizzare. Il gestore, nelle successive 24 ore, la aggiorna e la invia nuovamente all’impresa. L’aggiornamento ha un’efficacia di soli 15 giorni, pertanto, scaduto tale termine, l’impresa per poter utilizzare gli stessi numeri deve consultare nuovamente il Registro. Per l’accesso al Registro, l’impresa corrisponde al gestore una tariffa, il cui importo è determinato con decreto del MiSE.

Per quanto riguarda, invece, l’iscrizione dei numeri telefonici, il Regolamento prevede che, in ogni momento, il rispettivo titolare ne può chiedere l’annotazione nel Registro. Tale richiesta può essere effettuata on-line - mediante la compilazione di un modulo sul sito web del gestore - per telefono, mediante fax, raccomandata oppure per posta elettronica. L’iscrizione nel Registro è gratuita, a tempo indeterminato, revocabile ed eventualmente rinnovabile. Secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8, l’iscrizione e la sua revoca sono effettuate nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un giorno lavorativo successivo a quello della richiesta. Il Regolamento prevede l’aggiornamento automatico del Registro ogni 10 giorni, sulla base delle informazioni contenute nell’elenco telefonico generale, istituito ai sensi della delibera dell’AGCOM n. 36/02/ CONS (cd. Base Dati Unica).

L’iscrizione nel Registro ha l’effetto di impedire l’utilizzo del numero telefonico per attività di marketing. Tuttavia, Secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 3, tale iscrizione non preclude l’utilizzo, per le medesime finalità commerciali, dei numeri telefonici reperiti, nel rispetto delle norme del Codice Privacy, da fonti diverse dagli elenchi.

Secondo quanto previsto dall’art. 9, gli operatori, quando contattano telefonicamente gli utenti, hanno l’obbligo di garantire l’identificazione della propria linea chiamante e, secondo quanto previsto dall’art. 10, sono tenuti a informare i soggetti contattati che i loro numeri sono stati estratti da elenchi telefonici pubblici e che possono opporsi al loro utilizzo, iscrivendoli nel Registro delle Opposizioni.

Secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 2, la violazione del diritto di opposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 120.000 euro. In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, il titolare della numerazione telefonica può avvalersi delle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dal Codice Privacy.

Secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, il Registro delle opposizioni dovrà essere attivato entro il 30 gennaio 2011. Se entro tale data il Registro non dovesse essere ancora operativo, gli abbonati, fino alla sua attivazione, potranno esercitare il diritto di opposizione attraverso l’operatore con il quale hanno stipulato il contratto di servizio telefonico, che provvederà a indicare nella Base Dati Unica l’opposizione dell’utente accanto alla corrispondente numerazione.

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