Il decreto legislativo n. 185/99 ha recepito la Direttiva UE 97/7, relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti stipulati a distanza

Contratti a distanza: protezione del consumatore

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Il Decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999, si aggiunge alle disposizioni di tutela del consumatore previste dai Decreti legislativi n. 50/92, relativo ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali, e n. 114/98, relativo alla riforma del commercio.

Il Decreto legislativo n. 185/99 definisce il quadro dei diritti attribuiti al consumatore nei contratti a distanza, chiarendo anche che essi sono irrinunciabili da parte di quest´ultimo: è nulla ogni pattuizione contraria alle garanzie previste dalla legge a favore del consumatore.

I principali aspetti regolati dal decreto legislativo riguardano:

· i soggetti del rapporto, che sono il consumatore, quale persona che agisce al di fuori di un´attività professionale, e il fornitore, persona fisica o giuridica che agisce invece nel quadro della propria attività professionale;

· l´oggetto del rapporto, che è il contratto a distanza, stipulato mediante tecniche di comunicazione che prescindono dalla presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore;

· le tecniche di comunicazione a distanza, individuate in qualsiasi mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto; ne costituiscono esempi posta elettronica, fax, lettera circolare, catalogo, radio, televisione, videotelefono, telefono con o senza intervento di operatore;

· l´ambito applicativo del provvedimento, da cui sono esclusi i servizi finanziari (ivi comprese le operazioni di assicurazione e riassicurazione, le operazioni riguardanti i fondi pensione e altri servizi finanziari), le vendite tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, i contratti conclusi con gli operatori di telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici, i contratti relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti su beni immobili (con la sola eccezione delle locazioni), le vendite all´asta;

· le informazioni che, prima della conclusione del contratto, il fornitore è tenuto a inviare al consumatore e riguardanti l´identità del fornitore, le caratteristiche del bene o del servizio nonché le altre condizioni contrattuali; le comunicazioni devono essere chiare e comprensibili e rispondere ai principi di buona fede e di lealtà nelle transazioni commerciali;

· il diritto di recesso del consumatore, che può essere esercitato senza penalità e senza dover specificare il motivo del recesso; tale diritto va esercitato con l´invio, entro il termine di 10 giorni o di 3 mesi a seconda dei casi, di una comunicazione al fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la comunicazione può essere inviata anche mediante telegramma, telex o fax a condizione che sia confermata entro 48 ore con lettera raccomandata;

· il rimborso delle somme versate dal consumatore in caso di intervenuto recesso; tali somme devono essere rimborsate gratuitamente nel minor tempo possibile e, in ogni caso, entro 30 giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza del recesso del consumatore;

· l´esclusione del diritto di recesso, prevista, ad esempio, nel caso di forniture il cui prezzo sia legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario, o il cui oggetto sia costituito da beni personalizzati o confezionati su misura, da prodotti audiovisivi o software sigillati ed aperti dal consumatore, da giornali, periodici e riviste;

· l´esecuzione del contratto che, salvo diverso accordo fra le parti, deve avvenire entro 30 giorni dalla trasmissione dell´ordine; in caso di indisponibilità del bene o del servizio, il fornitore deve informare il consumatore e provvedere al rimborso delle somme eventualmente già corrispostegli;

· le forniture non richieste, che sono espressamente vietate nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento; inoltre, la mancata risposta a una proposta contrattuale non può mai essere interpretata come consenso del consumatore;

· la legge applicabile; ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla legge italiana.

Giovanni Scotti

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