Il Garante per la Privacy ha emanato un Provvedimento 21 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 3 maggio 2011 n. 101, che semplifica le procedure e gli adempimenti degli organismi di mediazione delle controversie civili, pubblici e privati, che trattano dati sensibili e giudiziari. La mediazione, disciplinata dal Decreto legislativo n. 28/2010, è una procedura obbligatoria, affidata ad organismi iscritti in un apposito registro presso il Ministero della giustizia, da esperirsi prima di esercitare in giudizio un'azione in una serie di materie di particolare rilevanza: condominio, eredità, locazione, risarcimento del danno da incidenti stradali, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari, finanziari. Poiché la mediazione civile comporta l'uso dei dati personali, anche di tipo sensibile e giudiziario, delle parti che si avvalgono di tale istituto, il Garante ha fissato i principi e le misure per il corretto trattamento dei dati con due specifiche deliberazioni: la Deliberazione n. 161/2011 autorizza il trattamento dei dati sensibili nell'attività di mediazione civile, mentre la Deliberazione n. 162/2011 autorizza il trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all'attività di mediazione civile. Entrambe le deliberazioni sono valide fino al 30 giugno 2012.