L’art.1130 codice civile, come modificato dalla Legge n. 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013, contenente la riforma del condominio, prevede l'obbligo, per l'amministratore, di munirsi di determinati registri, tra cui il “registro dell'anagrafe condominiale” contenente -per ogni unità immobiliare- i dati catastali e le generalità dei proprietari e degli eventuali diversi titolari di diritti reali di godimento (uso, usufrutto, abitazione, etc.), nonché di eventuali conduttori (inquilini) di contratti di affitto; i dati comprendono anche il codice fiscale e la residenza -o domicilio- di ognuno.

Se i dati in possesso dell'amministratore sono incompleti questi può chiederli al condomino inviandogli una richiesta formale, alla quale dev'essere data risposta entro 30 giorni; stessa cosa se l'inquilino non comunica l'eventuale variazione dei dati entro 60 giorni. In assenza di una risposta l'amministratore può procurarsi i dati da altre fonti, coinvolgendo anche terzi professionisti ed addebitando al condomino i costi.

Il Garante della Privacy ha ritenuto opportuno specificare che il condomino, stanti gli obblighi già detti, non è, però, tenuto a fornire prove documentali riguardo le informazioni date.

In caso di vendita dell'unità immobiliare suggeriamo, comunque, al proprietario/venditore di trasmettere all'amministratore copia autentica dell'atto di compravendita, perché fino a quel momento egli rimane solidalmente responsabile con l'acquirente (nuovo condomino) per il pagamento dei contributi condominiali (Art. 63, disposizioni attuative del codice civile, come modificato dalla Legge n. 220/2012 entrata in vigore il 18/6/20143).

Il Garante ha anche ribadito il diritto di accesso di ogni condomino al conto corrente condominiale, sancito dalla legge ed esplicabile visionando od estraendo copia, a proprie spese dell'estratto conto e di ogni atto o documento inerente i movimenti, tramite l'amministratore.

Info: www.garanteprivacy.it.