Il Tribunale dell’Unione europea ha affermato che la fusione tra la società Skype - che fornisce servizi e software di comunicazione via internet per messaggistica istantanea e per chiamate audio e videochiamate - e Microsoft - società americana le cui attività consistono essenzialmente nella concezione, nello sviluppo e nella vendita di software e nella prestazione di servizi connessi che includono software e servizi di comunicazione via internet - non restringe la concorrenza né nel mercato delle videochiamate per il grande pubblico né in quello delle comunicazioni per le imprese.

Nel settembre 2011 Microsoft ha notificato alla Commissione l’intenzione di acquisire il controllo di Skype. La Cisco e la Messagenet, società che forniscono servizi e software di comunicazione via internet, rispettivamente, per le imprese ed il grande pubblico, hanno presentato alla Commissione osservazioni volte a dimostrare gli effetti anticoncorrenziali che la prevista fusione avrebbe causato. Nell’ottobre 2011, con la Decisione C(2011) 7279, la Commissione ha dichiarato tale concentrazione compatibile con il mercato interno e con l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La Cisco e la Messagenet hanno, successivamente, presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all’annullamento della decisione della Commissione.

Il Tribunale ha constatato, innanzi tutto, che nella sua decisione la Commissione si è limitata a distinguere le comunicazioni via Internet per il grande pubblico («comunicazioni per il grande pubblico ») dalle comunicazioni per le imprese, senza esprimersi sulla questione se occorresse identificare, all’interno della categoria delle comunicazioni per il grande pubblico, l’esistenza di mercati di riferimento più ristretti. Essa, infatti, ha ritenuto che la concentrazione non sollevasse problemi di concorrenza neppure sui mercati più ristretti. In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto che, sebbene l’acquisizione di Skype permetta a Microsoft di detenere una quota di mercato dall’80 al 90% di un segmento delle comunicazioni per il grande pubblico, corrispondente alle videochiamate effettuate da PC funzionanti con Windows (sistema operativo sviluppato da Microsoft), le quote di mercato e il livello di concentrazione elevati in tale segmento del mercato non sono indicativi di un potere di mercato che consenta a Microsoft di nuocere in modo significativo alla concorrenza effettiva nel mercato interno.

Il settore delle comunicazioni per il grande pubblico è, infatti, recente ed in piena espansione, caratterizzato da cicli di innovazione brevi e nel quale quote di mercato cospicue possono rivelarsi effimere. Inoltre Microsoft, che detiene tradizionalmente una quota molto ampia sul mercato dei software per PC, è meno presente nelle nuove piattaforme informatiche, come i tablet e gli smartphone, la cui importanza non cessa di aumentare nel mercato delle comunicazioni per il grande pubblico. Orbene, qualsiasi tentativo di aumentare i prezzi delle comunicazioni per gli utilizzatori di PC potrebbe indurli a rivolgersi a piattaforme alternative. Peraltro, dato che, di norma, i servizi in tale mercato non sono a pagamento, una politica commerciale diretta a far pagare gli utenti rischierebbe di dirottarli verso altri fornitori che continuino a offrire gratuitamente i loro servizi. Il Tribunale ha constatato anche che, sulle piattaforme diverse dai PC che funzionano con Windows, gli operatori concorrenti di Microsoft detengono quote di mercato sufficientemente significative da costituire reti di comunicazione che presentano un grado di utilizzo ed un’attrattiva per gli utenti per lo meno analoghi a quelli di Skype e Microsoft considerati congiuntamente.

Pertanto il Tribunale ha concluso che, per quanto attiene tale mercato, la fusione è compatibile con le regole di concorrenza dell’Unione e ha respinto l’argomento di Cisco e di Messagenet secondo cui, grazie a tale concentrazione, Microsoft potrebbe riservare al suo prodotto nel mercato delle comunicazioni per le imprese (Lync), un’interoperabilità preferenziale con Skype e con la sua vasta base di utenti, a discapito dei suoi concorrenti.

Il Tribunale ha poi ricordato, in primo luogo, che una concentrazione può essere dichiarata incompatibile con il mercato interno solo se nuoce in modo diretto ed immediato alla concorrenza. La realizzazione dell’interoperabilità di Lync con Skype ed il successo della commercializzazione del nuovo prodotto che ne costituisce il risultato dipendono ancora da una serie di fattori che non è certo possano tutti prodursi in un futuro sufficientemente prossimo. Il Tribunale ha anche dichiarato che i precisi vantaggi e l’effettiva domanda di un tale prodotto restano vaghi. Le imprese eventualmente interessate ad uno strumento di comunicazione integrato desiderano in primis comunicare con i consumatori dei loro prodotti e dei loro servizi e non con gli utenti di Skype, i quali non sono necessariamente loro clienti attuali o potenziali. Oltretutto, Skype non consente alle imprese di rivolgere attivamente proposte commerciali ai suoi utenti, i quali si servono di norma di uno pseudonimo e possono essere contattati unicamente previa la loro autorizzazione. Peraltro, i clienti potranno sempre liberamente contattare via Skype ‑ che rimane un prodotto scaricabile gratuitamente tanto dai privati quanto dagli utenti professionali ‑ le imprese che vendono loro prodotti e servizi, senza che queste ultime siano obbligate a procurarsi il prodotto risultante dall‘integrazione di Lync e di Skype. Il Tribunale ha sottolineato che Lync deve far fronte alla concorrenza di altri grandi operatori del mercato delle comunicazioni per le imprese, come la Cisco, la quale, di per sé sola, detiene una quota di mercato maggiore di Microsoft. Orbene, questa circostanza riduce considerevolmente la capacità di Microsoft di ostacolare la concorrenza in tale mercato.

Considerate tali circostanze, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso della Cisco e della Messagenet.

Info: Tribunale dell’Unione europea – Lussemburgo - 11 dicembre 2013, sentenza nella causa T-79/12 - Cisco Systems Inc. e Messagenet SpA / Commissione.