La Legge n. 8/07 della Regione Lombardia, entrata in vigore lo scorso 7 aprile, contiene una serie di provvedimenti per la semplificazione di alcuni adempimenti amministrativi in materia di ambiente e sicurezza.

Regione Lombardia: semplificazioni in materia di ambiente e sicurezza

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

Il provvedimento che vale su tutto il territorio regionale prevede:

- l’abolizione delle seguenti certificazioni sanitarie in materia di igiene e sanità pubblica:

·               certificato medico di non contagiosità richiesto agli alimentaristi dopo l´assenza per malattia superiore a 5 giorni;

·               certificato di idoneità fisica per l´assunzione degli apprendisti;

·               certificato di idoneità per l´esecuzione di operazioni che comportano l´impiego di gas tossici.

I lavoratori interessati possono chiedere alla ASL tali certificazioni se sono richieste da imprese, enti o datori di lavoro che si trovano in Regioni dove è in vigore una normativa differente.

Inoltre, per le aziende che operano solo ed esclusivamente sul territorio regionale, non è più richiesta la vidimazione del registro degli infortuni, istituito con Decreto del Ministero del Lavoro del 12 settembre 1958. Gli infortuni dovranno essere sempre registrati perché l´analisi documentale sarà svolta dall´Inail o dall´Autorità giudiziaria. Le aziende che operano al di fuori del territorio regionale devono continuare a vidimare il registro infortuni presso l´Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) territorialmente competente;

- l’abolizione del nulla osta per l’esercizio di attività lavorative e di altre autorizzazioni

Il nulla osta all’esercizio di attività lavorative e depositi è disciplinato dal paragrafo 3.1.9 del Regolamento locale di igiene tipo approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. IV/45266 del 25 luglio 1989.

Il nulla osta sarebbe sostituito con una dichiarazione di inizio di attività produttiva, da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune, che a sua volta inoltrerà una copia alla ASL competente per territorio ed al Dipartimento territoriale dell´ARPA.

La dichiarazione di inizio di attività produttiva è presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione o di atto di notorietà, e assolve anche agli obblighi previsti dall’articolo 48 del D.P.R. n. 303/56 (Chi intende costruire, ampliare od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai, è tenuto a darne notizia all´Ispettorato del lavoro, mediante lettera raccomandata od in altro modo equipollente) e dall’articolo 216 del Testo Unico delle leggi sanitarie del 1934 (Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura classificata come insalubre, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell´interesse della salute pubblica, può vietarne l´attivazione o subordinarla a determinate cautele).

La dichiarazione di inizio di attività produttiva e la ricevuta di deposito costituiscono titolo per l´avvio dell’attività.

La Delibera regionale n. VIII/4502/2007 rimanda la definizione dei moduli per la dichiarazione sostitutiva a decreti successivi della Regione Lombardia.

La legge regionale abolisce anche:

·               l´autorizzazione all´esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie, che rimane solo per le strutture sanitarie di ricovero e cura, comprese day surgery e day hospital;

·               l´autorizzazione sanitaria alla vendita e al commercio di prodotti fitosanitari;

·               l´autorizzazione sanitaria per gli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari.

La Delibera regionale n. VIII/4502 del 9 aprile 2007, emanata ai sensi della Legge regionale n. 1/07, in base alla quale i procedimenti amministrativi per l´avvio delle attività economiche sono sostituiti da una dichiarazione sostitutiva di certificazione oppure di dichiarazione sostitutiva dell´atto di notorietà, specifica le disposizioni per la semplificazione delle procedure per l´inizio attività e precisa che il certificato di agibilità degli edifici che accolgono attività economiche è sostituito da una dichiarazione sostitutiva del proprietario dell´immobile e del direttore dei lavori;

- la modifica dell’attività di vigilanza e controllo delle ASL

La Legge regionale n. 8/07 modifica così le disposizioni della Legge regionale n. 31/97 sullo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo da parte delle ASL. La Delibera regionale n. VIII/4502/2007 dà alcune indicazioni sull´attività di vigilanza e ispezione delle ASL che dovranno tenere conto dei rischi e degli indici infortunistici presenti nei diversi settori produttivi.

Gli interventi delle ASL saranno coordinati con quelli dell´ARPA per razionalizzare le risorse impiegate. Secondo la nuova normativa regionale i funzionari delle ASL svolgeranno le loro funzioni anche al di fuori dal proprio territorio di competenza e, in alcuni casi specifici, anche i funzionari delle Direzioni regionali competenti potranno esercitare funzioni di controllo, affiancati dalle ASL.

Giovanni Scotti

 Versione stampabile




Torna