La suprema Corte ha annullato la sentenza con la quale L’art. 171 bis prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae". L’art. 171 ter punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d´autore e da diritti connessi".: nell´ultima formulazione, il primo I due ragazzi avevano sviluppato una rete peer to peer per scambiare file con altre persone collegate a internet, collegandosi via File transfer protocol (Ftp) ad un server istallato nel computer di un´associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d´accesso occorreva condividere la propria scorta di musica, film, videogiochi o software. Secondo Per "fine di lucro" si deve intendere “un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell´autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l´incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall´uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell´ingegno, al di fuori dello svolgimento di un´attività economica da parte dell´autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l´abuso". Ad uno dei due giovani era stato anche sequestrato il computer presso la sua abitazione con un software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione" applicati a programmi per pc. In merito i giudici della Cassazione hanno affermato che "doveva escludersi ogni fine commerciale". Rilevando che "le operazioni di download sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi” e che per scopo di lucro deve intendersi "un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell´autore del fatto, e che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere", i giudici della Cassazione hanno annullato la sentenza della Corte d’Appello di Torino senza rinvio per cui i due ragazzi sono stati definitivamente prosciolti. Precisiamo che la sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione si riferisce ad un caso antecedente l´attuale normativa, in vigore dal 2004, che, invece, stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente. Giovanni Scotti
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