La terza sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 149 del 9 gennaio scorso, ha affermato che non è reato scaricare da internet film, musica o programmi tutelati dalle norme del diritto d´autore, se questo tipo di attività non implica alcun guadagno economico.

Non è reato scaricare dal web senza lucro

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La suprema Corte ha annullato la sentenza con la quale la Corte d´Appello di Torino, con la sentenza del 29 marzo 2005, invocando gli artt. 171 bis e 171 ter della Legge n. 633/41 sul diritto d´autore, sottoposta a varie modifiche in anni recenti, aveva condannato a 3 mesi e 10 giorni di reclusione due giovani che avevano scaricato e condiviso in rete tramite un computer di un’associazione studentesca del Politecnico di Torino file musicali, film e software protetti da copyright.

L’art. 171 bis prevede "la punibilità da sei mesi a tre anni, di chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae".

L’art. 171 ter punisce con la reclusione da uno a quattro anni chi "riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d´autore e da diritti connessi".: nell´ultima formulazione, il primo

I due ragazzi avevano sviluppato una rete peer to peer per scambiare file con altre persone collegate a internet, collegandosi via File transfer protocol (Ftp) ad un server istallato nel computer di un´associazione studentesca del Politecnico di Torino. Per poter ottenere le chiavi d´accesso occorreva condividere la propria scorta di musica, film, videogiochi o software.

Secondo la Corte di Cassazione, però, l´attività dei due imputati non aveva alcun fine di lucro e, quindi, non si configurava l´effettiva violazione della legge: "i giudici di merito hanno erroneamente attribuito all´imputato una attività di duplicazione dei programmi e di opere dell´ingegno protette dal diritto d´autore, poiché la duplicazione, in effetti, avveniva ad opera dei soggetti che si collegavano con il sito Ftp e da esso, in piena autonomia, prelevavano i file e nello stesso ne scaricavano altri. Doveva essere esclusa l´esistenza del fine di lucro da parte degli imputati in potendosi ravvisare una mera attività di scambio".

Per "fine di lucro" si deve intendere “un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell´autore del fatto, che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di genere; né l´incremento patrimoniale può identificarsi con il mero risparmio di spesa derivante dall´uso di copie non autorizzate di programmi o altre opere dell´ingegno, al di fuori dello svolgimento di un´attività economica da parte dell´autore del fatto, anche se di diversa natura, che connoti l´abuso".

Ad uno dei due giovani era stato anche sequestrato il computer presso la sua abitazione con un software destinato "a consentire o facilitare la rimozione dei dispositivi di protezione" applicati a programmi per pc. In merito i giudici della Cassazione hanno affermato che "doveva escludersi ogni fine commerciale".

Rilevando che "le operazioni di download sul server Ftp di materiale informatico non coincide con le ipotesi criminose fatte dai giudici torinesi” e che per scopo di lucro deve intendersi "un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale da parte dell´autore del fatto, e che non può identificarsi con un vantaggio di altro genere", i giudici della Cassazione hanno annullato la sentenza della Corte d’Appello di Torino senza rinvio per cui i due ragazzi sono stati definitivamente prosciolti.

Precisiamo che la sentenza della terza sezione della Corte di Cassazione si riferisce ad un caso antecedente l´attuale normativa, in vigore dal 2004, che, invece, stabilisce la punibilità penale per lo scambio di file illegali e che punisce con una sanzione amministrativa di 154 euro chi invece si limita a scaricare una canzone abusivamente.

Giovanni Scotti

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