L´articolo 1, comma 318 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato la deduzione sui diritti dei giovani autori ed inventori.
Diritto d’autore: ritenute d’acconto
I redditi percepiti da persone fisiche di et inferiore a 35 anni e derivanti dallutilizzazione economica di opere dellingegno, brevetti e simili, fruiscono della deduzione del 40%.
Resta invariata la deduzione del 25% per gli stessi redditi percepiti da persone fisiche di et uguale o superiore 35 anni.
Di conseguenza, se il percettore ha meno di 35 anni, la base imponibile da adottare per il calcolo della ritenuta dacconto pari al 60% del compenso, mentre se il percettore ha 35 anni e oltre, la base imponibile continua ad essere pari al 75% del compenso.
Versione stampabileTorna