FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 4, 28 febbraio 2007

Nuove Tecnologie, Diritto d´autore e licenze software

Diritto d’autore: ritenute d’acconto
L´articolo 1, comma 318 delle Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha modificato la deduzione sui diritti dei giovani autori ed inventori.

I redditi percepiti da persone fisiche di età inferiore a 35 anni e derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, brevetti e simili, fruiscono della deduzione del 40%.

Resta invariata la deduzione del 25% per gli stessi redditi percepiti da persone fisiche di etĂ  uguale o superiore 35 anni.

Di conseguenza, se il percettore ha meno di 35 anni, la base imponibile da adottare per il calcolo della ritenuta d’acconto è pari al 60% del compenso, mentre se il percettore ha 35 anni e oltre, la base imponibile continua ad essere pari al 75% del compenso.