Con la circolare n. 97/06 l´Inps ha ripreso i contenuti della Legge 6 marzo 2001, n. 52 sulla donazione di midollo osseo

Donazione di midollo osseo: chiarimenti dell’Inps

  Novità aziendali   

L’art. 5 della Legge n. 52/01 prevede che il donatore di midollo osseo ha diritto a conservare la normale retribuzione sia per le assenze dal lavoro necessarie al prelievo di sangue midollare sia per quelle occorrenti al completo ripristino dello stato fisico.

La legge estende il suddetto diritto anche ai permessi orari concessi al lavoratore per espletare atti preliminari alla donazione come l´accertamento dell´idoneità alla stessa e della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto, anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.

La normale retribuzione spetta a tutti i lavoratori dipendenti assicurati all´Inps per le prestazioni pensionistiche, a prescindere dalla qualifica e dal settore lavorativo di appartenenza e a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato.

La misura dell´indennità si determina sulla base dei criteri illustrati nella circolare dell’Inps n. 25/81 e con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze da lavoro per donazione sangue.

Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere all´Inps il rimborso delle retribuzioni per le donazioni effettuate dopo il 16 marzo 2001. Le giornate e i permessi verificatisi a partire dal 16 marzo 2001 sono coperti da contribuzione figurativa, i relativi oneri sono posti a carico dello Stato e sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione, compresa quella di anzianità.

Invece, per le donazioni effettuate prima di tale data, valgono le istruzioni contenute nel punto 3 della circolare dell’Inps n. 192/96 e le relative giornate di degenza per donazione e convalescenza sono considerate giornate di malattia con indennità Inps. In questo caso i contributi figurativi che coprono la malattia sono utili solo ai fini della misura della pensione.

Per i lavoratori delle aziende che effettuano la denuncia EMens, l´accredito figurativo dei periodi successivi al 1° gennaio 2005 avviene d´ufficio sulla base dei dati dichiarati dalle aziende stesse.

Per i periodi compresi fra il 16 marzo 2001 e il 31 dicembre 2004 deve invece attivarsi il lavoratore con apposita istanza all’Inps, allegando la certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale si è svolta la donazione.

I datori di lavoro tenuti alla denuncia contributiva devono conguagliare nel DM 10/2 le indennità anticipate ai donatori con la denuncia di competenza del mese in cui sono state corrisposte le indennità medesime o con quella del mese successivo. In caso di ritardo, gli emolumenti erogati dal datore di lavoro sono da considerare retribuzione e quindi soggetti ai normali contributi. Per effettuare il conguaglio i datori di lavoro devono farsi rilasciare specifica e completa certificazione sanitaria rilasciata dalle strutture ospedaliere o dai centri trasfusionali autorizzati.

Giovanni Scotti

 Versione stampabile




Torna