La Legge n. 247/07 di riforma delle pensioni ha stabilito una nuova disciplina per la maturazione della pensione di anzianità, che, comunque, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.
La nuova normativa ha previsto un aumento progressivo del requisito anagrafico.
i lavoratori dipendenti hanno potuto accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) hanno potuto accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.
Da mercoledì 1° luglio 2009, invece, è in vigore il cosiddetto sistema delle quote in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione secondo i seguenti schemi.
Lavoratori dipendenti con requisito contributivo minimo di almeno 35 anni
Periodo | Somma età e anzianità | Età anagrafica minima |
Dal 1°/7/2009 al 31/12/2010 | 95 | 59 |
Dal 1°/1/2011 al 31/12/2012 | 96 | 60 |
Dal 1°/1/2013 | 97 | 61 |
Lavoratori autonomi con requisito contributivo minimo di almeno 35 anni
Periodo | Somma età e anzianità | Età anagrafica minima |
Dal 1°/7/2009 al 31/12/2010 | 96 | 60 |
Dal 1°/1/2011 al 31/12/2012 | 97 | 61 |
Dal 1°/1/2013 | 98 | 62 |
Ricordiamo, comunque, che si può andare in pensione a prescindere dall´età, se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
Sempre la Legge n. 247/07 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo i seguenti schemi:
Lavoratori con meno di 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il | Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi |
30 giugno | 1° gennaio anno successivo | 1° luglio anno successivo |
31 dicembre | 1° luglio anno successivo | 1° gennaio secondo anno successivo |
Lavoratori con almeno 40 anni di contributi
Requisiti maturati entro il | Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi |
31 marzo | 1° luglio stesso anno con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno | 1° ottobre stesso anno |
30 giugno | 1° ottobre stesso anno con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre | 1° gennaio anno successivo |
30 settembre | 1° gennaio anno successivo | 1° aprile anno successivo |
31 dicembre | 1° aprile anno successivo | 1° luglio anno successivo |
La pensione decorre dall´apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
Versione stampabileTorna