Dal 1° luglio 2009 è in vigore il cosiddetto sistema delle quote

Pensioni di anzianità: le quote

  Novità aziendali   

La Legge n. 247/07 di riforma delle pensioni ha stabilito una nuova disciplina per la maturazione della pensione di anzianità, che, comunque, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori che hanno maturato il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2007.

La nuova normativa ha previsto un aumento progressivo del requisito anagrafico.

i lavoratori dipendenti hanno potuto accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età, mentre i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) hanno potuto accedere alla pensione con 35 anni di contributi e 59 anni di età.

Da mercoledì 1° luglio 2009, invece, è in vigore il cosiddetto sistema delle quote in base al quale si consegue il diritto alla pensione al raggiungimento di una quota data dalla somma tra età anagrafica e contribuzione secondo i seguenti schemi.

Lavoratori dipendenti con requisito contributivo minimo di almeno 35 anni

Periodo

Somma età e anzianità

Età anagrafica minima

Dal 1°/7/2009 al 31/12/2010

95

59

Dal 1°/1/2011 al 31/12/2012

96

60

Dal 1°/1/2013

97

61

Lavoratori autonomi con requisito contributivo minimo di almeno 35 anni

Periodo

Somma età e anzianità

Età anagrafica minima

Dal 1°/7/2009 al 31/12/2010

96

60

Dal 1°/1/2011 al 31/12/2012

97

61

Dal 1°/1/2013

98

62

Ricordiamo, comunque, che si può andare in pensione a prescindere dall´età, se si possiede un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.

Sempre la Legge n. 247/07 ha modificato anche le finestre di uscita, secondo i seguenti schemi:

Lavoratori con meno di 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

30 giugno

1° gennaio anno successivo

1° luglio anno successivo

31 dicembre

1° luglio anno successivo

1° gennaio secondo anno successivo

Lavoratori con almeno 40 anni di contributi

Requisiti maturati entro il

Lavoratori dipendenti

Lavoratori autonomi

31 marzo

1° luglio stesso anno con almeno 57 anni di età entro il 30 giugno

1° ottobre stesso anno

30 giugno

1° ottobre stesso anno con almeno 57 anni di età entro il 30 settembre

1° gennaio anno successivo

30 settembre

1° gennaio anno successivo

1° aprile anno successivo

31 dicembre

1° aprile anno successivo

1° luglio anno successivo

La pensione decorre dall´apertura della finestra, purché la domanda sia stata presentata prima di quella data. In caso contrario, decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

 Versione stampabile




Torna