Introdotta, in via sperimentale, la tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi. L’Inps con la circolare n. 74 del 26 maggio 2009 ha dettato le prime istruzioni

Collaboratori coordinati e continuativi: indennità una tantum

  Novità aziendali   

L’articolo 19, comma 2, del Decreto legge n. 185/08, convertito nella Legge n.2/09, integrato dall’articolo 7 ter della Legge n. 33/09, prevede che, in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse disponibili e nei soli casi di fine lavoro, possa essere riconosciuta una somma - liquidata in un´unica soluzione, pari ad una quota percentuale del reddito percepito l´anno precedente - ai collaboratori coordinati e continuativi, di cui all’art. 61, comma 1, del Decreto legislativo n. 276/03, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l´Inps e, quindi, con l’aliquota del 24,72 % nel 2008 e del 25,72% nel 2009.

I collaboratori in questione debbono operare in regime di monocommittenza: ciò significa che il collaboratore deve svolgere il suo ultimo rapporto di lavoro solo ed esclusivamente per un unico committente.

Il committente deve aver conseguito l´anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all´articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per il 2009, che è il primo anno di erogazione del beneficio, si considera il reddito 2008 che deve essere compreso tra 5.000 euro e 13.819 euro.

Altro requisito richiesto è che siano essere stati accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a tre.

L’erogazione dell’indennità una tantum è ammissibile solamente se si verifica l’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie che il committente è tenuto ad inviare anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro.

Nell’anno in cui si è verificato tale evento (anno di riferimento) ed entro 30 giorni dalla data dell’evento stesso l’interessato deve presentare alla sede Inps territorialmente competente la domanda, utilizzando il modello CoCoPro - COD. SRxx, contenente anche la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale.

Se non sottoscrive la dichiarazione di immediata disponibilità o, una volta sottoscritta la dichiarazione, se rifiuta un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo ai sensi dell´articolo 1-quinquies del Decreto legge n. 249/04, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 291/04, e successive modificazioni, il lavoratore destinatario del trattamento di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

La prestazione consiste nella liquidazione di un’indennità una tantum, che è pari al 20% del reddito da lavoro percepito nell’anno 2008, come risultante dal quadro RC del modello UNICO o UNICO MINI 2009 oppure dalla Parte C – Sezione 2 del CUD 2009) per la richiesta formulata nel corrente anno, ed è invece commisurata al solo 10 % del reddito da lavoro percepito per gli anni 2010 e 2011.

Giovanni Scotti

 Versione stampabile




Torna