Nel caso di autocaravan/camper che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il Comune non può vietare la sosta di camper e autocaravan

  Ambiente, Sicurezza e Trasporti  

La Direzione Generale della Motorizzazione del Dipartimento per i Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo aver preso in esame un esposto (prot. n. 1132/05) circa divieti di transito e sosta per autocaravan nel Comune di Roccaraso, ha deciso che appare illegittimo il divieto di sosta deliberato da tale comune per autocaravan/camper che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada.

L’art. 54 c. 1 lett. M del Codice della Strada definisce autocaravan l’autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettoni deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art. 185 c. 3).

E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c. 4).

Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378).

I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3).

Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c. 3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinare categorie di utenti in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c. 4 lett. B).

Esso, può, inoltre vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c. 4 lett. d).

Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c. 4 lett. f).

Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c. 4 (art. 7 c. 1 lett. a).

Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c. 1 lett. e).

Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett. f).

Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c. 1 lett. h).

Dall’elenco delle suddette disposizioni risulta che il comune, con ordinanza motivata può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. In difetto di tali stringenti motivazioni, il comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale.

Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di motivazioni particolari dettate da particolari esigenze di circolazione o da particolari caratteristiche strutturali della strada, il divieto di sosta per la particolare categoria di utenti appare illegittimo.

L’ordinanza del Comune di Roccaraso è stata ritenuta illegittima anche perché il divieto risulta esteso all’intero territorio comunale e non risultano attrezzate idonee aree di parcheggio riservate ad autocaravan, in violazione agli art. 3 e 16 della Costituzione.

Giovanni Scotti

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