Nuove disposizioni ministeriali per la loro convalida

Dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre

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La Direzione generale per l´Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali lettera circolare 26 febbraio 2009, prot. n. 25/II/0002840 ha impartito alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro nuove disposizioni in merito alla convalida delle dimissioni della lavoratrice madre o del lavoratore padre, obbligatoria se le stesse vengono presentate entro un anno di vita del bambino o entro un anno dall´ingresso del minore nel nucleo familiare.

Il Ministero ha anche elaborato il nuovo modello per la loro convalida ai sensi dell’art. 55 del Decreto legislativo n. 151/01. Il nuovo modello, elaborato da un gruppo tecnico di studio, composto da rappresentanti della Direzione Generale per l´Attività Ispettiva, dell´Ufficio della Consigliera nazionale di parità e della Rete delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, garantisce l´uniformità di comportamento del personale ispettivo nella convalida delle dimissioni.

Inoltre il Ministero ha stabilito che la Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) territorialmente competente deve tenere un colloquio diretto con il lavoratore interessato per garantire una maggiore efficacia sull´accertamento dell´effettiva volontà della lavoratrice o del lavoratore dimissionario e che il funzionario della DPL preposto deve informare il lavoratore dimissionario della possibilità di rivolgersi alla Consigliera provinciale di parità e deve acquisire l´autorizzazione al trattamento dei dati raccolti, in forma anonima, per fini statistici.

La Direzione Provinciale del Lavoro immette i dati raccolti in un report che invierà alle Direzioni Regionali del Lavoro competenti entro il 15 gennaio dell´anno successivo. Le Direzioni Regionali inoltreranno i report raccolti al Ministero del Lavoro, entro il 30 gennaio.I dati del 2009 dovranno essere inoltrati entro il 30 gennaio 2010.

Inoltre, ciascuna Direzione provinciale è chiamata a fornire alla Consigliera provinciale di parità competente la possibilità di acquisire le notizie e/o di estrarre copia del report annuale riepilogativo.

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