Le prestazioni di lavoro accessorio, previsto dagli artt. 70 – 74 del Decreto legislativo n. 276/03, sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne.

Lavoro occasionale accessorio

  Novità aziendali   

Il contratto di lavoro occasionale accessorio ha lo scopo di far emergere il sommerso che caratterizza alcune prestazioni lavorative, tutelando maggiormente lavoratori che altrimenti opererebbero senza protezione e di favorire l´inserimento lavorativo di fasce deboli del mercato del lavoro, aumentando le possibilità di lavoro presso le famiglie e gli enti senza fine di lucro

Si può attivare con lavoratori disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro.

Può essere attivato da famiglie, enti senza fine di lucro, soggetti non imprenditori o, se imprenditori, al di fuori dell´esercizio della propria attività.

Può essere posto in essere per piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l´assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap, per l’insegnamento privato supplementare, per piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, per la realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, per la collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di solidarietà o di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi.

E´ possibile svolgere prestazioni occasionali accessorie anche nell´ambito dell´impresa familiare nei settori del commercio, dei servizi e del turismo. In tal caso si applica la normale disciplina assicurativa e contributiva del lavoro subordinato. L´impresa familiare può utilizzare prestazioni occasionali accessorie entro un limite di 10.000 euro nel corso di ciascun anno fiscale. Il limite è relativo all´impresa e non al singolo lavoratore impiegato per il quale resta vigente il limite di 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.

La forma del contratto è libera.

Il rapporto di lavoro occasionale, anche con più datori di lavoro, non può dar luogo a un reddito superiore a 5.000 euro annui con riferimento al medesimo committente.

Per il pagamento del corrispettivo è prevista una particolare procedura: i lavoratori sono retribuiti attraverso la consegna di buoni lavoro dal valore nominale fissato da un Decreto del Ministro del Lavoro, acquistati in precedenza dai datori di lavoro presso le rivendite autorizzate. Effettuata l´attività, ricevuti i buoni, il lavoratore li presenta ai centri autorizzati i quali, rispetto al valore nominale del buono, trattengono una  percentuale (fissata dal suddetto decreto ministeriale) come rimborso spese del servizio prestato , versano i contributi Inps (13%) e Inail (7%) dovuti e pagano il restante importo al lavoratore. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del lavoratore accessorio.

Attualmente il valore nominale del buono per le prestazioni di lavoro accessorio è pari a 10 euro. Il concessionario, nella fase di pagamento delle spettanze, è autorizzato a trattenere, a titolo di rimborso spese, il 5% del valore nominale del buono.

Chi è interessato a svolgere prestazioni di lavoro accessorio deve comunicare la propria disponibilità ai soggetti accreditati o ai Servizi per l´impiego i quali invieranno, a spese dell´interessato, una tessera magnetica personalizzata.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha individuato le aree interessate da una prima fase di sperimentazione: Verbania, Milano, Varese, Treviso, Bolzano, Udine, Venezia, Lucca, Latina, Bari e Catania.

Giovanni Scotti

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