Diverse conseguenze contributive e fiscali in funzione del modo in cui il datore di lavoro organizza e gestisce la pausa pranzo dei lavoratori

Pausa pranzo: servizio mensa e indennità sostitutiva

  Novità aziendali   

Per la gestione della pausa pranzo dei propri dipendenti, l’azienda può scegliere il sistema (somministrazione pasto, rilascio buono pasto, pagamento indennità sostitutiva della mensa) o anche più sistemi contemporaneamente che ritiene più facilmente adattabile all’attività svolta ed alle esigenze organizzative.

Di seguito esaminiamo le conseguenze contributive e fiscali delle diverse forme di gestione della pausa pranzo, ricordando che, a seguito della omogeneizzazione della base imponibile, dettata dal Decreto legislativo n. 314/97, l’assoggettamento a contribuzione (totale, parziale o escluso) segue le regole fiscali dettate dall’art. 51 del Decreto Presidente della Repubblica n. 917/86.

Quando il datore di lavoro ha istituito un servizio mensa, che somministra, direttamente o tramite appalto ad un’azienda terza, il pasto al dipendente, il valore attribuito a tale prestazione non concorre alla formazione del reddito da lavoro. E, come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 202/E/2002 e con le circolari n. 3/80 e n. 9/80, non rileva a tal fine neppure il luogo in cui la mensa è ubicata, vale a dire nei locali propri dell’azienda datrice di lavoro o all’esterno della stessa. Lo stesso trattamento si applica anche nel caso in cui il datore di lavoro organizzi l’accesso del suo dipendente ad una mensa interaziendale: secondo la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 35/E/2001, infatti, deve ritenersi che il legislatore fiscale abbia voluto oggettivamente age­volare in senso ampio l’attività di somministrazione ai dipendenti, purché realizzata nel locale “mensa aziendale”; per tale motivo, quindi, rientrano nel concetto di “somministra­zioni ... effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali ...“ tutte le prestazioni aventi come fruitori i soggetti che sono lavoratori dipendenti di imprese terze, purché sussistano tra i rispettivi datori di lavoro accordi contrattuali ovvero rapporti di altra natura che giustifichino­ la presenza di personale dipendente di aziende esterne all’interno della mensa dell’impresa titolare del contratto di somministrazione». La totale non concorrenza al reddito da lavoro del valore del pasto consumato vale anche nel caso in cui il datore di lavoro sottoscriva un’apposita convenzione scritta con un pubblico esercizio, incaricandolo di fornire il pasto ai suoi dipendenti. Il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 326/97, infatti, ha precisato che tra le prestazioni di vitto e le somministrazioni in mense aziendali, anche gestite da terzi, sono comprese le conven­zioni con i ristoranti e la fornitura di cestini preconfezionati contenenti il pasto dei dipen­denti..

L’azienda, che non organizza, in proprio o a mezzo terzi, il servizio di mensa, può corrispondere al dipendente un buono pasto o una indennità sostitutiva della mensa per i giorni di effettiva presenza in servizio.

Sempre più diffusa è la corresponsione di una prestazione sostitutiva di mensa che consiste nel rilascio al dipendente di un buono pasto giornaliero o ticket restaurant, sul cui valore, per quanto riguarda il trattamento contributivo e fiscale, opera la franchigia prevista dall’art. 51, comma 2, lettera c) del Decreto Presidente della Repubblica n. 917/86, pari a 5,29 euro. Conseguentemente, il valore del buono pasto, se è pari o inferiore a tale importo, non concorre alla formazione del reddito da lavoro, mentre, se è superiore, concorre alla formazione del reddito da lavoro solo per la differenza in esubero. La circolare n. 326/97 del Ministero delle Finanze ha precisato che, per escludere utilizzi del ticket restaurant per finalità diverse dal pasto, deve essere individuabile un collegamento fra i tagliandi e il tipo di prestazione cui danno diritto; i tagliandi devono recare sul retro la precisazione che non possono essere cedibili, né cumulabili, né com­merciabili e né convertibili in denaro; gli stessi, quindi, dovranno consentire soltanto l’e­spletamento della prestazione sostitutiva nei confronti dei dipendenti che ne hanno diritto, ed essere debitamente datati e sottoscritti.

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 63/E/2005 ha preso in esame le problematiche relative all’utilizzo delle carte elettroniche, che, operando su di un circuito elettronico, consentono di verificare in tempo reale l’utilizzo conseguente alla maturazione del diritto da parte del dipendente - una sola prestazione giornaliera limitatamente ai giorni di effettiva presenza in servizio e, al contempo, di scongiurare un loro eventuale utilizzo improprio e/o fraudo­lento: quale potrebbe essere, ad esempio, la richiesta di somministrazione in un giorno in cui il dipendente risulti ammalato o, semplicemente, in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente per la pausa pranzo. L’Agenzia ritiene che le stesse non sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale, che può essere definita diffusa in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici che avendo sottoscritto la convenzione sono abilitati a gestire la card elettronica». Si fuoriesce pertanto, in tale caso, dallo schema delle prestazioni sostitutive, per entrare a pieno titolo nella fattispecie di mensa aziendale (sia essa esterna e, come detto, diffusa).

Altro strumento a disposizione del datore di lavoro è la corresponsione di un importo a titolo di indennità sostitutiva della mensa, che fa parte del reddito di lavoro e quindi è integralmente sottoposta a contribuzione e tassazione, a meno che la stessa non sia corrisposta ad addetti ai cantieri edili o ad addetti ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. In questi casi, infatti, secondo quanto indicato nella risoluzione n. 41/E/2000 dell’Agenzia delle Entrate, se la ubicazione dell’unità è in un luogo che, in relazione al periodo di pausa concesso per il pasto, non consente di recarsi, senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, al più vicino luogo di ristorazione, per l’utilizzo di buoni pasto, l’importo dell’indennità sostitutiva di mensa è soggetto alla franchigia di 5,29 euro, ammessa per i buoni pasto dall’art. 51 del D.P.R. n. 917/86.

Giovanni Scotti

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