Il 31 dicembre scade il superbonus previsto dalla riforma Maroni per chi, pur avendone diritto, rinviava la richiesta della pensione di anzianità

Superbonus: scadenza a breve

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La Legge n. 243/04 di riforma del sistema previdenziale, nota come legge Maroni, ha introdotto un particolare beneficio, definito superbonus, per i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano il diritto alla pensione di anzianità prima del 31 dicembre 2007, ma decidono di continuare a lavorare.

L’opzione riguarda solo il settore privato: non può essere esercitata, infatti, dai dipendenti statali, degli Enti locali (Comuni, Province e Regioni), delle ASL e degli Enti pubblici non economici (Inps ed Inail ecc.).

La domanda per beneficiare del superbonus è stata presentata, nel periodo compreso fra il 6 ottobre 2004 e il 31 dicembre 2005, all´Ente di previdenza ed al datore di lavoro dal lavoratore dipendente del settore privato che ha maturato o ha raggiunto i 35 anni di contributi e almeno 57 anni d´età. L´età era di 56 anni per gli operai e per i cosiddetti “precoci”, coloro cioè che possono vantare almeno un anno di contribuzione derivante da attività lavorativa prima del compimento del 19° anno di età. In alternativa, il requisito per la pensione di anzianità poteva essere raggiunto con 38 anni di contribuzione, indipendentemente dalla età anagrafica.

La domanda per beneficiare del superbonus è stata presentata, negli anni 2006 e 2007, all´Ente di previdenza ed al datore di lavoro dal lavoratore dipendente del settore privato che ha maturato o ha raggiunto i 35 anni di contributi e almeno 57 anni d´età. In alternativa, il requisito può essere raggiunto con 39 anni di contribuzione indipendentemente dall´età anagrafica.

Chi ha scelto di restare al lavoro ha ottenuto un aumento, esentasse, in busta paga pari alla contribuzione previdenziale che è pari al 32,70% dello stipendio lordo per quasi tutti i lavoratori (23,81% a carico datore di lavoro e 8,89% a carico lavoratore) e al 33,70% dello stipendio (23,81% a carico datore di lavoro e 9,89% a carico lavoratore) quando la retribuzione annua eccede i 37,883 euro.

Grazie all’esenzione dall’Irpef, poi, l’aumento della retribuzione poteva arrivare al 51%.

Dal mese successivo all’esercizio dell’opzione la busta paga diventava più pesante, senza, però, accrediti sul conto assicurativo per cui la futura pensione rimane congelata al momento della scelta del superbonus.

Ma entro la fine dell’anno i possessori del superbonus debbono decidere il proprio futuro.

Possono decidere di andare in pensione: in questo caso riceveranno la rendita calcolata sull’anzianità maturata al momento dell’opzione e quindi della richiesta dell´incentivo, maggiorata solo degli aumenti di scatto di scala mobile nel frattempo intervenuti.

Possono decidere di continuare a lavorare: in questo caso saranno di nuovo soggetti alla normale contribuzione ed avranno poi diritto, su domanda, a un supplemento della pensione maturata.

L’anzianità contributiva eventualmente maturata dopo la data di decorrenza del bonus – apertura della relativa finestra – e fino alla data della decorrenza giuridica della pensione di anzianità – cessazione dell’attività lavorativa – determina una quota di pensione – supplemento – che fa parte integrante della pensione stessa riconosciuta all’atto della decorrenza giuridica.

L’anzianità contributiva riferita a periodi successivi alla decorrenza del bonus e fino alla decorrenza giuridica è utile per il possesso dei requisiti dei 37 anni di contribuzione e dei 58 anni di età oppure dei 40 anni di contribuzione. E’ così possibile usufruire del cumulo totale della pensione di anzianità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Naturalmente non sono utili i periodi di godimento del bonus perché in questi periodi non è stata accreditata la contribuzione IVS per la pensione.

Giovanni Scotti

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