L’Inps con il messaggio n. 25493 del 22 ottobre 2007 ha fornito i suoi chiarimenti

Servizio civile volontario: accredito dei periodi di servizio

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L´art. 8 della Legge 8 luglio 1998 n. 230 ha istituito, nell´ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC) per curare il servizio civile degli obiettori di coscienza. L’Ufficio cura l´organizzazione, l´attuazione e lo svolgimento, la programmazione, l´indirizzo, il coordinamento ed il controllo del Servizio civile nazionale, elaborando le direttive ed individuando gli obiettivi degli interventi per il servizio civile.

La successiva Legge 6 marzo 2001, n. 64 ha ampliato le possibilità di prestare servizio civile istituendo il Servizio civile nazionale, che si svolge su base volontaria ed è rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai diciotto ai ventotto anni.

Il Servizio civile nazionale è finalizzato a concorrere, in alternativa al servizio militare obbligatorio, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari; favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale; promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; partecipare alla salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione, con particolare riguardo ai settori ambientale, anche sotto l´aspetto dell´agricoltura in zona di montagna, forestale, storico-artistico, culturale e della protezione civile; contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani mediante attività svolte anche in enti ed amministrazioni operanti all´estero.

La legge 17 luglio 2006, n. 233 ha trasferito al Ministero della Solidarietà Sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale, per l´esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali dell´UNSC.

L’art. 11 della Legge 6 marzo 2001 n. 64 ha poi istituito il Fondo Nazionale per il Servizio Civile presso tale Ufficio per l’amministrazione e programmazione annuale delle risorse.

Al termine del periodo di servizio civile l´Ufficio Nazionale, le Regioni a Statuto Speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano - presso le quali sono stati predisposti appositi albi su scala regionale e provinciale - rilasciano un attestato da cui risulta l´effettuazione del servizio stesso.

La disciplina del Servizio Civile Nazionale, in base a quanto previsto nell´art. 2 della Legge n. 64/01, è contenuta nel Decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 la cui entrata in vigore, fissata inizialmente per il 1° giugno 2004 (art. 14), è stata prorogata al 1° gennaio 2005 e successivamente al 1° gennaio 2006.

Con Legge 23 agosto 2004 n. 226 è stata disposta la sospensione del servizio militare obbligatorio e pertanto, a partire dal 1° gennaio 2005, il servizio civile è prestato su base esclusivamente volontaria.

Sulla base di tale normativa il periodo di servizio civile può essere riconosciuto valido – ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato - nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione riconosce il servizio militare obbligatorio.

Il susseguirsi delle disposizioni comporta però una modalità di riconoscimento diversa in relazione alla collocazione temporale del servizio prestato.

Infatti, considerato che l’obbligo di provvedere ai versamenti contributivi a favore dei volontari del servizio civile è a totale carico del Fondo Nazionale solo a partire dal 1° gennaio 2006 (data di entrata in vigore del Decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77) il riconoscimento dei periodi di servizio civile successivi a tale data potrà essere oggetto di costituzione della posizione assicurativa ai sensi della Legge n. 322/58.

Invece i periodi di servizio civile di cui all’art. 10 della Legge n. 64/01, che rinvia espressamente al disposto dell’art. 6, commi 1 e 2, della Legge n. 230/98, svolti dalla data di entrata in vigore della Legge n. 230/98 e fino all’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 77/02, potranno essere accreditati in base all’articolo 6 della Legge n. 230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo anche ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

Il servizio civile volontario svolto nel periodo 15 luglio 1998 / 31 dicembre 2005 viene accreditato in ARPA con il codice 361 utilizzando le modalità di accredito del servizio militare obbligatorio/obiezione di coscienza sulla base delle risultanze di cui al predetto certificato rilasciato dal Fondo Nazionale per il Servizio Civile ovvero dalle Regioni a Statuto Speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.

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