La Cassazione ha affrontato la questione delle condizioni per la configurabilità di esclusiva sul software.

Diritto d’autore: lo stesso software si può cedere a più aziende se adattato alle esigenze di ciascuna

  Nuove Tecnologie  

La prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 12 gennaio 2007, n. 581 ha stabilito che è originale, quindi soggetto alla protezione del diritto d´autore, il software che adatta un prodotto informatico ad un ambiente tecnologico specifico, cioè alle particolari caratteristiche di ogni azienda.

Per stabilire se un programma per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici) sia o meno frutto di una elaborazione creativa rispetto a opere precedenti, la Corte di Cassazione ha precisato che la creatività e l´originalità sussistono anche quando l´opera è composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria del programma stesso, purché formulate in modo autonomo e personale rispetto alle precedenti.

La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione che si risolve in un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

Nella specie, è stato ritenuto legittimo il comportamento di una società produttrice di software che aveva ceduto in uso, con clausola di esclusiva, un programma informatico sull´automazione industriale nel settore petrolchimico (controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi) ed era poi stata citata in giudizio per aver venduto ad una società concorrente un programma informatico che era risultato costituire una rielaborazione del primo, dotato di una sua specificità, e la cui originalità consisteva nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico particolare. La società produttrice di software era stata quindi accusata di aver violato la clausola di esclusività.

La Corte di Cassazione, confermando il verdetto della Corte d´appello, ha respinto il ricorso in quanto i due programmi pur utilizzando un´architettura di base comune, erano entrambi originali poiché adattati alle caratteristiche di ciascuna azienda.

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