La prima sezione civile della Corte di Cassazione con sentenza 12 gennaio 2007, n.
Per stabilire se un programma per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici) sia o meno frutto di una elaborazione creativa rispetto a opere precedenti,
La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione che si risolve in un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Nella specie, è stato ritenuto legittimo il comportamento di una società produttrice di software che aveva ceduto in uso, con clausola di esclusiva, un programma informatico sull´automazione industriale nel settore petrolchimico (controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi) ed era poi stata citata in giudizio per aver venduto ad una società concorrente un programma informatico che era risultato costituire una rielaborazione del primo, dotato di una sua specificità, e la cui originalità consisteva nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico particolare. La società produttrice di software era stata quindi accusata di aver violato la clausola di esclusività.
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