La Legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88 modifica gli artt. 2250 e 2630 del Codice civile

L’indicazione dei dati aziendali nei siti internet

  Nuove Tecnologie  

L´art. 42 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 modifica l´art 2250 del Codice civile, relativo agli obblighi di indicazione di dati aziendali negli atti e nella corrispondenza, e l´art. 2630 del Codice civile  in tema di sanzioni.

Secondo la nuova formulazione dell´art. 2250 cod. civ., le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, che dispongono di un sito web, devono pubblicare nel sito stesso le informazioni già contenute negli atti e nella corrispondenza: sede della società, ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta, numero di iscrizione; capitale indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall´ultimo bilancio (solo per società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata); dopo lo scioglimento delle società di capitali e di persone che la società è in liquidazione; la condizione di società con un unico socio (solo per società per azioni e a responsabilità limitata).

L´art. 2250 prevede inoltre la nuova possibilità del "deposito multilingue", in virtù del quale gli atti di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, "per i quali è obbligatoria l´iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto."

Art. 2250 cod. civ. - Indicazione negli atti e nella corrispondenza -Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all´obbligo dell´iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l´ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero di iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall´ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni e a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio. Gli atti delle società costituite come società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, per i quali è obbligatoria l´iscrizione o il deposito, possono essere altresì pubblicati in apposita sezione del registro delle imprese in altra lingua ufficiale delle Comunità europee, con traduzione giurata di un esperto. In caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana. Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma.

Il nuovo articolo 2630 cod. civ. prevede che, in caso di omessa indicazione di quanto sopra indicato, la sanzione amministrativa pecuniaria va da 206 a 2.065 euro per ogni socio amministratore.

Art. 2630 cod. civ. - Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi - Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall´articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Ricordiamo che l´art 35 del D.P.R. n. 633/72, come modificato dall´art. 2 del D.P.R. n. 404/01, aveva già previsto l’obbligo di indicare nella homepage del sito internet aziendale il numero di partita Iva. La risoluzione n. 60 del 16 maggio 2006 dell´Agenzia delle Entrate ha confermato l’obbligo per tutti i soggetti passivi Iva di indicare sul sito il loro numero di partita Iva, anche nel caso in cui il sito sia utilizzato per scopi meramente propagandistici e pubblicitari, senza il compimento di attività di commercio elettronico.

 Versione stampabile




Torna