L’Inps con la circolare n. 83 del 7 maggio 2007 ha indicato il tetto massimo complessivo dell’indennità per l’anno in corso

Congedo straordinario dei familiari di portatori di handicap: indennità 2007

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La Legge n. 53/00, come modificata dalla Legge n. 388/00, prevede un congedo straordinario indennizzato per l´assistenza di persone con handicap grave.

Il congedo spetta a:

·      ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità; i genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente (anche figlio maggiorenne);

·      ai fratelli o alle sorelle del portatore di disabilità grave, in caso di decesso di entrambi i genitori (Corte costituzionale n. 233/05).

·      ai fratelli o alle sorelle conviventi col portatore di disabilità grave, in caso di totale inabilità di entrambi i genitori o di un solo genitore, se l’altro è deceduto (circolare Inps n. 107/05).

La persona con disabilità presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. La disabilità è grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l´autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

Non è possibile fruire del congedo parentale (astensione facoltativa) e del congedo straordinario contemporaneamente.

Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto ai giorni di permesso mensili retribuiti (permessi articolati in ore - due ore al giorno - o in giorni - tre giorni al mese), al prolungamento dell´astensione facoltativa (dai sei mesi entro i tre anni di vita del bambino fino al compimento degli otto anni di età del bambino, per un periodo complessivo non superiore a undici mesi tra i due genitori), ai permessi orari retribuiti.

Il congedo ha la durata massima di due anni nell´arco della vita lavorativa, può essere frazionato a giorni, a settimane, a mesi. Nel caso di part time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa.

La domanda di richiesta di congedo straordinario, redatta sul Modulo-Hand4 per i genitori e sul Modulo-Hand5 per fratelli e sorelle (disponibili presso le sedi Inps e nella sezione “moduli” del sito www.inps.it) deve essere presentata all’Inps in duplice copia, di cui quella restituita per ricevuta deve essere presentata al datore di lavoro per avere diritto al congedo. Alla domanda deve essere allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell’handicap.

Il periodo è retribuito con un´indennità pari all´ultima retribuzione percepita prima del congedo ed è coperto da contribuzione figurativa.

L´indennità, che non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio, viene retribuita dal datore di lavoro, che poi la conguaglia con i contributi dovuti all´Inps.

Per il 2007 l’importo complessivo annuo dell’indennità per congedo straordinario e relativo accredito figurativo è pari a 41.233,26 euro, l’importo massimo annuo indennità è pari a 31.002,00 euro, mentre l’importo massimo giornaliero indennità corrisponde a 84.94 euro. Conseguentemente sempre per il corrente anno la retribuzione figurativa massima annuale accreditabile a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno è pari a 31.002,00 euro, cui corrispondono settimanalmente 596,19 euro e giornalmente 84,94 euro.

(SG)

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