L’Inps con la circolare n. 75 del 12 aprile 2007 ha fornito i chiarimenti sulla decorrenza della decadenza, in base ai criteri enunciati dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione
Cassa integrazione guadagni: decadenza dal trattamento economico a carico dell’Inps
La cassa integrazione guadagni ordinaria uno strumento sociale che permette di integrare la retribuzione degli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali e artigiane del settore edile e lapideo, esclusi gli apprendisti, in caso di sospensione o contrazione dellattivit produttiva per situazioni aziendali dovute a eventi temporanei e non imputabili allimprenditore o ai lavoratori e a situazioni temporanee di mercato.
Durante lintervento della cassa integrazione guadagni lInps corrisponde al lavoratore l80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate nei limiti di 844,06 euro lordi , elevati a 1.014,48 euro lordi in caso di retribuzione mensile superiore a 1.826,07 euro lordi.
I periodi di cassa integrazione guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.
Il lavoratore in cassa integrazione, che svolge contemporaneamente attivit retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede Inps, decade dal diritto alla prestazione. In caso di comunicazione preventiva la prestazione sospesa per la durata dellattivit lavorativa.
Lart. 8, comma 4, della Legge n. 160/88, infatti, dispone che il lavoratore che svolge attivit di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.
Il successivo comma 5 dello stesso articolo dispone anche che il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dellIstituto nazionale di previdenza sociale dello svolgimento della predetta attivit.
Di recente sullargomento si sono espresse
Tali principi sono stati ripresi e sviluppati dalla Cassazione nella sentenza n. 4004/07 la quale ha affrontato il caso di un lavoratore che aveva percepito
Tale soluzione basata sul principio di unicit del trattamento straordinario, che costituisce una prestazione assistenziale unitaria discendente da un unico decreto di concessione, la cui efficacia temporale quantunque prorogata perdura ininterrotta per lintero periodo in cui si estende il beneficio.
Secondo la giurisprudenza "la domanda iniziale del datore di lavoro, volta al riconoscimento del relativo trattamento, diretta allemanazione di un provvedimento amministrativo sulla base di una valutazione, da parte della competente autorit amministrativa, della situazione di fatto illustrata dal programma presentato dallimpresa interessata, mentre le richieste successive intervengono in relazione ad un rapporto gi costituito, nellambito del quale il datore di lavoro gi titolare di posizioni di diritto soggettivo (Cass., Sez. Un., n. 30/99, Cass. n. 4922/04, Cass. n. 16117/03 (riaffermazione del principio che le richieste di proroga sono dirette alla conferma del trattamento di integrazione salariale ed intervengono nellambito di un rapporto gi costituito), Cass. n. 9236/00 (il criterio vale sia per le ipotesi di cassa integrazione per ristrutturazione o riconversione industriale, sia per i casi di crisi aziendali - non ricollegati a suddetti processi che comportano un ridimensionamento delle attivit e degli elementi attivi e passivi dellazienda).
Il diritto dellInps di procedere al recupero delle somme percepite indebitamente dai beneficiari di integrazione salariale si prescrive nei limiti dei dieci anni.
(G.S.)
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