Il 1° febbraio 2007 è entrato in vigore oggi il sistema del risarcimento diretto, per cui per gli incidenti il danneggiato deve ora rivolgersi alla propria compagnia, che provvederà alla liquidazione dei danni.

Rc auto: si risarcisce subito il danno

  Amministrazione e gestione  

La novità è stata introdotta dagli artt. 149 e 150 del Decreto legislativo n. 209/05, il cosiddetto Codice delle assicurazioni, per contenere i costi delle liquidazioni e, si spera, i rincari tariffari per gli assicurati, ed è stata regolamentata dal Decreto presidente della Repubblica n. 254/06.

In caso di incidente fra due autoveicoli identificati, immatricolati in Italia, a San Marino o nel Vaticano e regolarmente assicurati in cui ci siano stati solo danni a cose o anche a persone che non abbiano riportato invalidità superiore a nove punti percentuali, chi ritiene di avere ragione può presentare la richiesta di risarcimento alla compagnia con la quale è assicurato. La richiesta può essere presentata a mano, a mezzo raccomandata o fax oppure, se ammesso dalla compagnia, via internet o e-mail.

L´istanza deve contenere tutta una serie di informazioni sul sinistro e su chi vi è stato coinvolto: cognomi e nomi degli assicurati, targhe dei veicoli, nomi delle compagnie assicurative, descrizione delle circostanze e delle modalità dell’incidente, generalità di eventuali testimoni, organi di polizia eventualmente intervenuto, giorno e ora in cui le cose possono essere periziate. In caso di lesioni personali occorre aggiungere, cognome e nome degli infortunati, loro età, attività e reddito, entità delle lesioni, dichiarazione di copertura o meno di assicurazioni sociali obbligatorie e certificato medico di guarigione

E’ consigliabile utilizzare il tradizionale "modulo blu", che le elenca tutte.

La compagnia deve dare al cliente tutta l´assistenza tecnica e informativa necessaria, attribuire le responsabilità del sinistro, valutare il danno e comunicare la propria offerta di risarcimento, di norma entro 60 giorni, ridotti a 30 giorni in caso di richiesta firmata da entrambi i conducenti coinvolti nell’incidente. Se ci sono lesioni a persone il termine è elevato a 90 giorni. Se la richiesta non è completa di tutti i dati, i termini si interrompono e la compagnia deve comunicare cosa manca entro 30 giorni.

Se il danneggiato accetta l’offerta della compagnia assicuratrice, la pratica si chiude senza che siano dovuti compensi per consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato. L´unica eccezione è prevista in caso di lesioni alla persona, quando è ammesso il compenso del medico legale.

La compagnia che risarcisce il proprio danneggiato viene rimborsata non da quella della controparte, ma da una “stanza di compensazione” tra le varie imprese.

Il nuovo sistema liquidatorio relativo all´assicurazione Rc auto non si applica a tutti i sinistri, ma solo a quelli più "semplici", rientranti nella definizione data all’inizio dell’articolo, mentre per gli altri resta in vigore la procedura tradizionale.

Giovanni Scotti

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