Breve riepilogo aggiornato degli aspetti economici e fiscali del tirocinio

Tirocinio aziendale: le novità introdotte dalla Finanziaria 2007

  Novità aziendali   

Il tirocinio è una collaborazione di tipo formativo, svolta a titolo gratuito, che non costituisce rapporto di lavoro.

Spesso, soprattutto nel caso di tirocini di tipo “extra-curriculare”, svolti da giovani che hanno già conseguito il titolo di studio o, comunque, non finalizzati alla maturazione di crediti formativi necessari al conseguimento del titolo, e per quelli rivolti a persone inoccupate, però, viene riconosciuto al tirocinante un compenso economico, definito generalmente “assegno di studio”.

L’assegno di studio:

· viene riconosciuto discrezionalmente dall’azienda e può variare di caso in caso senza limiti di importo;

· non è soggetto ad alcuna contribuzione previdenziale;

· viene solitamente menzionato nel progetto formativo alla voce "facilitazioni previste";

· può essere corrisposto con cadenza mensile oppure in un’unica soluzione al termine del percorso di stage;

· è cumulabile con altri benefit: ticket restaurant, accesso alla mensa aziendale, ecc.

· è cumulabile con rimborsi di particolari spese sostenute dal tirocinante (viaggi, vitto e alloggio per missioni e trasferte), dietro presentazione di giustificativi.

Le somme corrisposte a titolo di assegno di studio sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente, per cui le imposte relative all’assegno di studio si determinano seguendo le regole normali: assoggettamento alla ritenuta d’acconto con scaglioni e aliquote Irpef, applicazione delle stesse detrazioni previste per i lavoratori dipendenti, versamento delle ritenute da eseguire entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’assegno di studio (utilizzando il codice tributo 1004), applicazione delle addizionali regionali e comunali, se dovute, consegna al tirocinante del modello CUD nei termini di legge, inclusione dei dati nel modello 770.

Con la Legge Finanziaria per il 2007 sono state introdotte modifiche rilevanti rispetto al passato in materia di Irpef, prevedendo la sostituzione delle deduzioni dal reddito (le cosiddette "no tax area" e "no tax family") con delle detrazioni d’imposta e istituendo versamenti in acconto per quanto riguarda le addizionali comunali.

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