Il tirocinio è una collaborazione di tipo formativo, svolta a titolo gratuito, che non costituisce rapporto di lavoro.
Spesso, soprattutto nel caso di tirocini di tipo “extra-curriculare”, svolti da giovani che hanno già conseguito il titolo di studio o, comunque, non finalizzati alla maturazione di crediti formativi necessari al conseguimento del titolo, e per quelli rivolti a persone inoccupate, però, viene riconosciuto al tirocinante un compenso economico, definito generalmente “assegno di studio”.
L’assegno di studio:
· viene riconosciuto discrezionalmente dall’azienda e può variare di caso in caso senza limiti di importo;
· non è soggetto ad alcuna contribuzione previdenziale;
· viene solitamente menzionato nel progetto formativo alla voce "facilitazioni previste";
· può essere corrisposto con cadenza mensile oppure in un’unica soluzione al termine del percorso di stage;
· è cumulabile con altri benefit: ticket restaurant, accesso alla mensa aziendale, ecc.
· è cumulabile con rimborsi di particolari spese sostenute dal tirocinante (viaggi, vitto e alloggio per missioni e trasferte), dietro presentazione di giustificativi.
Le somme corrisposte a titolo di assegno di studio sono assimilabili a redditi da lavoro dipendente, per cui le imposte relative all’assegno di studio si determinano seguendo le regole normali: assoggettamento alla ritenuta d’acconto con scaglioni e aliquote Irpef, applicazione delle stesse detrazioni previste per i lavoratori dipendenti, versamento delle ritenute da eseguire entro il 16 del mese successivo al pagamento dell’assegno di studio (utilizzando il codice tributo 1004), applicazione delle addizionali regionali e comunali, se dovute, consegna al tirocinante del modello CUD nei termini di legge, inclusione dei dati nel modello 770.
Con
Torna