Permessi giornalieri o mensili per i portatori di handicap e per i lavoratori che li assistono

Disabili al lavoro: assenze giustificate

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L’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, vale a dire la legge quadro per l´assistenza, l´integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate definisce “persona handicappata” chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La situazione della persona handicappata assume connotazione di gravità quando la minorazione, singola o plurima, riduce l´autonomia personale, correlata all´età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell´intervento assistenziale permanente ed alla capacità complessiva individuale residua, vengono effettuati da apposite commissioni mediche costituite presso le Asl.

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità, può usufruire alternativamente di 2 ore al giorno di riposo retribuito oppure di tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa e computati nell´anzianità di servizio, ma non valevoli per le ferie e la 13ma mensilità. L’interessato può scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

Il genitore di un handicappato, che assiste con continuità un parente o un affine entro il 3° grado, non in situazione di gravità, ha diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Tali diritti spettano anche agli adottanti ed agli affidatari, ma solo se hanno in affidamento persone handicappate in situazione di gravità.

Il genitore (lavoratrice madre o, in alternativa, lavoratore padre, anche adottivo o affidataria) di un minore handicappato in situazione di gravità ha diritto al prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati o, in alternativa, a riposi retribuiti, nella misura di 2 ore al giorno. Successivamente al compimento del 3° anno di vita del bambino, il genitore ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa e retribuiti, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Questi permessi si cumulano con i congedi parentali e sono computati nell´anzianità di servizio, ma non agli effetti delle ferie e della 13ma mensilità. Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio, il genitore ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa nell´ambito del mese, a condizione che sussista convivenza con il figlio o, in assenza di convivenza, che l´assistenza al figlio sia continuativa ed esclusiva.

Lo stesso genitore ha il diritto di fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un´indennità corrispondente all´ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. Durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire di congedi parentali.

Il lavoratore, che assiste con continuità un parente o un affine entro il 3° grado handicappato, ha diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Il lavoratore, che assiste con continuità un parente o un affine entro il 3° grado handicappato grave, ha diritto a 3 giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa, a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. Questi permessi sono computati nell´anzianità di servizio, ma non agli effetti delle ferie e della 13ma mensilità.

II genitore o il familiare lavoratore che assiste con continuità un parente o un affine entro il 3° grado handicappato, con lui convivente, ha diritto di scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio.

Uno dei germani (fratelli o sorelle) conviventi di handicappato in situazione di gravità accertata, dopo la morte dei genitori, ha diritto a fruire di un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 2 anni, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un´indennità corrispondente all´ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. La Corte Costituzionale con sentenza 16 giugno 2005, n. 233 la ritenuto illegittima la parte della norma che non prevede il diritto di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in situazione di gravità a fruire del congedo straordinario nell´ipotesi in cui i genitori siano impossibilitati a provvedere all´assistenza del figlio handicappato perché totalmente inabili.

Giovanni Scotti

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