Il lavoratore, assente per malattia, deve comunicare l’assenza, inviare il certificato medico e rendersi reperibile

Malattia: invio della certificazione medica

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Il lavoratore, assente per malattia, deve comunicare al datore di lavoro e all’Inps l’assenza ed  inviare loro il certificato medico per metterli nella condizione di conoscere lo stato di malattia ed appurarne la veridicità  e per le altre conseguenze da esso derivanti sul rapporto di lavoro e sul piano previdenziale.

L’inadempimento del lavoratore a tali obblighi, può comportare la perdita della garanzia economica e l’applicazione di sanzioni disciplinari a opera del datore di lavoro.

La comunicazione dell’assenza deve essere tempestiva per permettere all’azienda di sopperire all’imprevista circostanza.

Se il lavoratore non ottempera a tale obbligo, il datore di lavoro può procedere alla contestazione disciplinare.

Il lavoratore deve quindi provare la sussistenza dello stato di malattia con idonea certificazione in duplice copia redatta dal medico curante: il certificato di diagnosi e l’attestazione sull’inizio e la durata presunta della malattia. Se il medico non dispone degli appositi moduli, il lavoratore deve fotocopiare il certificato redatto sul ricettario normale e inviare i due esemplari rispettivamente al datore di lavoro e all’Inps. In caso di prosecuzione della malattia oltre la prognosi, il lavoratore è tenuto a documentare la circostanza mediante certificazione medica di continuazione. Se la certificazione di continuazione, pur essendo pervenuta entro due giorni dalla redazione, risultasse rilasciata in ritardo (e cioè oltre i due giorni successivi a quelli di scadenza della prognosi precedente), trovano applicazione le sanzioni per mancata certificazione, con conseguente perdita dell’indennità per le giornate di malattia che non risultino comprovate dalla certificazione. In caso di ripresa dell’attività lavorativa prima della scadenza della prognosi, l’idoneità deve essere debitamente documentata dal medico curante.

Il certificato medico di diagnosi deve essere recapitato o inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’Inps entro i due giorni successivi a quello del rilascio (il giorno iniziale del rilascio non deve essere conteggiato. Se il giorno di scadenza del termine è festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo). Entro lo stesso termine deve essere recapitata o trasmessa l’attestazione al datore di lavoro. L’eventuale trasmissione del certificato tramite fax è valida ai soli fini del rispetto del termine di invio ma, ai fini dell’erogazione dell’indennità, è necessario comunque il certificato medico originale.

Il ritardato invio del certificato, fatti salvi i casi determinati da legittimo impedimento dà luogo alla perdita del diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps per tutta la durata del ritardo.

Indipendentemente dalle eventuali sanzioni economiche applicate dall’Inps, il lavoratore che non provveda nei termini a inviare direttamente all’azienda il certificato di malattia, è passibile di sanzione economica e disciplinare anche da parte del datore di lavoro.

Per le sanzioni economiche occorre tener presente che, laddove sia dovuta una integrazione a carico dell’azienda, la stessa non sarà corrisposta per i giorni di ritardo e, comunque, per tutti i giorni sanzionati dall’Inps; pertanto, venendo meno la quota a carico Inps, non sarà dovuta la quota integrativa a carico del datore di lavoro.

Se la certificazione perviene in ritardo sia al datore che all’Inps i giorni di ritardo si computano avendo riguardo alla data del certificato da ultimo pervenuto, la certificazione arriva in ritardo solo al datore di lavoro si può applicare solo la sanzione disciplinare.

Per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, occorre fare riferimento alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di settore.

L’Inps, con circolare n. 11 dell’8 agosto 1985, ha peraltro definito che per giorni di ritardo non indennizzabili devono intendersi i soli giorni di ritardo in “senso stretto”, vale a dire facendo salvi i due giorni a disposizione del lavoratore per l’inoltro del certificato.

Giovanni Scotti

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