Due risoluzioni dell’Agenzia delle entrate forniscono chiarimenti

Previdenza complementare: tassazione del riscatto

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Con la Risoluzione n. 399/E del 22 ottobre 2008 e la successiva risoluzione n. 421/E del 5 novembre 2008 l´Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche per il passato, operano le regole previste dalla riforma dei fondi di previdenza complementare vigenti a partire dal 2007 per l´individuazione delle cause del riscatto della posizione individuale maturata e che i diversi montanti maturati in vigenza di regimi fiscali differenti sono sottoposti a tassazione con il trattamento in vigore pro-tempore.

Gli importi riscattati per le cause previste dalla disciplina della previdenza complementare sono soggetti a tassazione secondo le seguenti modalità:

Periodo di maturazione del montante

Tassazione

Fino al 31 dicembre 2000

L’aliquota è determinata con gli stessi criteri del Tfr (Decreto legislativo n. 124/93, art. 13, comma 9)

Per vecchi iscritti a vecchi fondi si applica l´aliquota del Tfr

Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

L’aliquota è determinata con gli stessi criteri del Tfr (Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 20 del testo in vigore fino al 1° gennaio 2007)

Dal 1° gennaio 2007

L’aliquota è del 15%.

L’art. 14, comma 4, del Decreto legislativo n. 252/05 prevede che tale aliquota può essere ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

Quindi, in funzione degli anni di iscrizione al fondo, l’aliquota è riducibile fino al 9%.

Ricordiamo che le cause normali di riscatto previste dal Decreto legislativo n. 252/05, che disciplina la previdenza complementare, sono due: parziale o totale. Secondo l’art. 14, comma 3, lett. b, il riscatto parziale, pari al 50% della posizione individuale maturata, opera in caso di cessazione dell’attività lavorativa con conseguente inoccupazione per un periodo di tempo compreso fra i 12 e i 48 mesi, o in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria. Mentre, secondo l’art. 14, comma 3, lett. c, il riscatto totale della posizione individuale maturata opera in caso di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, e di cessazione dell’attività lavorativa, che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

Gli importi riscattati per cause non previste dalla disciplina della previdenza complementare, di cui al Decreto legislativo n. 252/05 sono soggetti a tassazione secondo le seguenti modalità:

Periodo di maturazione del montante

Tassazione

Fino al 31 dicembre 2000

L’aliquota è determinata con gli stessi criteri del Tfr.

Per vecchi iscritti a vecchi fondi si applica l´aliquota del Tfr

Dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006

L’aliquota di tassazione ordinaria

Dal 1° gennaio 2007

Secondo l’art. 14, comma 5, del Decreto legislativo n. 252/05 si applica l’aliquota del 23%.

L´Amministrazione Finanziaria chiarisce anche che, in caso l´iscritto al fondo di previdenza richieda, oltre al riscatto parziale previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, anche quello per "cause diverse", l´importo del riscatto deve essere imputato prioritariamente e fino ad esaurimento al montante maturato per primo in ordine di tempo, applicando il relativo trattamento fiscale.

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