Dal 30 aprile 2008, per effetto del Decreto legislativo n. 231/07, sono in vigore alcune importanti novità in materia di assegni bancari e circolari, libretti di deposito al portatore, assegni di conto corrente postale e vaglia postali e cambiari

Assegni: nuove modalità di utilizzo

  Amministrazione e gestione  

Da tale data le banche debbono rilasciare i moduli di assegno bancario e emettere gli assegni circolari già muniti della clausola NON TRASFERIBILE.

I moduli di assegno bancario già in possesso dei correntisti possono essere utilizzati anche dopo il 30 aprile 2008 fino al loro esaurimento, rispettando, però, all’atto dell’emissione le nuove regole. L’apposizione della clausola NON TRASFERIBILE sugli assegni bancari e circolari è obbligatoria per importi pari o superiori a 5.000,00 euro. Gli assegni emessi con tale clausola debbono riportare sempre il nome o la ragione sociale del beneficiano.

Il cliente può richiedere chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di moduli di assegno bancario o l’emissione di assegni circolari in forma libera, cioè‚ senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. In ogni caso per assegni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro deve essere apposta la clausola NON TRASFERIBILE. Le banche sono tenute a comunicare alle Autorità pubbliche competenti che ne faranno richiesta i dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all’ incasso. Ogni girata apposta sugli assegni bancari e circolari emessi in forma libera deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. E’ importante, per la regolarità dell’assegno, non solo ricordare di aggiungere il proprio codice fiscale all’atto dell’apposizione della girata, ma anche controllare che eventuali precedenti girate rechino il codice in questione. Gli assegni bancari emessi all’ordine dello stesso correntista traente (compresi quelli con espressioni quali a me stesso, a me medesimo o simili in luogo del nome del traente) non potranno circolare ma potranno essere girati unicamente ad una banca per l’incasso.

Sempre dal 30 aprile 2008 i libretti di deposito al portatore non possono avere un saldo pari o superiore a 5.000,00 euro. Di conseguenza, i libretti che recano un saldo pari o superiore a tale importo debbono essere estinti dal possessore ovvero ridotti ad una somma che non ecceda l’importo indicato entro il 30 giugno 2009. Nel caso in cui un libretto di deposito al portatore venga trasferito ad altro soggetto, il possessore deve comunicare alla banca, entro 30 giorni dal trasferimento, i dati identificativi del soggetto cui ha consegnato il libretto nonché la data del trasferimento. I dati identificativi sono: nome e cognome, data e luogo di nascita, indirizzo, codice fiscale, tipo ed estremi del documento di identità per le persone fisiche; denominazione, sede legale, codice fiscale per un soggetto diverso da persona fisica.

Il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 prevede l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie erogate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, al quale le banche sono tenute a segnalare tutte le infrazioni di cui hanno notizia.

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