La Legge 24 dicembre 2007 n. 247 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 301/07

Attuazione del protocollo Welfare: principali disposizioni

  Novità aziendali   

La Legge 24 dicembre 2007 n. 247, che contiene le norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l´equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale, comprende disposizioni immediatamente operative e deleghe che il Governo dovrà attuare nei prossimi mesi.

In questa sede prendiamo in esame le norme direttamente operative, mentre in un altro articolo sintetizziamo le novità in merito alla riforma pensionistica.

Art. 1, commi da 25 a 29: ammortizzatori sociali

Sono previsti interventi immediati in tema di estensione e importo dell´indennità di disoccupazione e relativa contribuzione figurativa.

La durata è innalzata a 8 mesi per i soggetti con età inferiore ai 50 anni, e a 12 mesi per gli ultracinquantenni.

La misura del trattamento è elevata al 60% (dell’ultima retribuzione) per i primi sei mesi, al 50% per i successivi due, e al 40% nei mesi successivi.

Inoltre, in attesa della riforma degli ammorizzatori sociali, il Governo è delegato ad adottare decreti che prevedano:

·         l´armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione e mobilità con la creazione di uno strumento unico;

·         la modulazione dei trattamenti collegati all´età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nel Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile;

·         la previsione per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della retribuzione;

·         la progressiva estensione e armonizzazione della Cassa integrazione ordinaria e straordinaria;

·         l´introduzione di una "Cassa integrazione ambientale" per estendere l´utilizzo degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori delle aziende in difficoltà per crisi ambientali.

Art. 1, comma 37: disabili

La legge modifica in parte l´attuale normativa sui disabili, contenuta nella Legge 12 marzo 1999, n. 68 ed introduce due modelli di convenzione per l’assolvimento dell’obbligo occupazionale attraverso il conferimento di commesse a cooperative:

·         il primo prevede l’assunzione di disabili da parte del datore di lavoro e il loro temporaneo utilizzo da parte di altri soggetti (tra i quali le cooperative) ai quali il datore di lavoro conferisce commesse;

·         il secondo, ispirandosi all’art. 14 del Decreto legislativo n. 276/03 (che viene abrogato), prevede che l’assunzione del disabile avvenga da parte del soggetto che riceve la commessa e che il datore di lavoro conferente lo debba eventualmente assumere al termine della commessa medesima.

Il provvedimento modifica anche la disciplina degli incentivi prevista dall´art. 13 della Legge n. 68/99.

Art. 1, commi da 39 a 43: contratto a termine

La legge modifica parte dell´attuale normativa sul contratto a termine contenuta nel Decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e prevede che:

·         il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato;

·         la successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore per lo svolgimento di mansioni equivalenti non deve superare, tra proroghe e rinnovi , il limite massimo di 36 mesi;

·         superato questo termine il contratto si considera a tempo indeterminato secondo le regole previste dall’art. 5 comma 2 del Decreto legislativo n. 368/01;

·         raggiunto il limite dei 36 mesi è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine purché la stipula avvenga davanti alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, con l’assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. La durata di questo ulteriore contratto è demandata ad avvisi comuni sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Nel caso di mancato rispetto della procedura o di superamento del termine così determinato questo contratto si considera a tempo indeterminato;

·         la nuova disciplina non si applica ai lavoratori stagionali;

·         il limite dei 36 mesi non si applica:

a)      ai contratti a termine in essere al momento di entrata in vigore della norma;

b)      ai contratti a termine stipulati successivamente all’entrata in vigore della norma con lavoratori che abbiano già avuto rapporti a termine con la precedente impresa. In questo caso la disciplina si applica decorsi 15 mesi dall’entrata in vigore e i periodi lavorati precedentemente sono considerati utili al raggiungimento del limite dei 36 mesi;

·         i lavoratori stagionali hanno un diritto di precedenza nel caso di assunzioni a termine per le medesime attività stagionali;

·         i lavoratori che abbiano svolto attività per più di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro hanno diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato in relazione alle medesime mansioni.

Art. 1, comma 44: contratto a tempo parziale

La legge modifica l´attuale disciplina del part-time, contenuta nel Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 modificato dal Decreto legislativo n. 276/03, ed attribuisce alla contrattazione collettiva la regolamentazione delle clausole elastiche e flessibili stabilendo comunque un termine di preavviso di 5 giorni e specifiche compensazioni per il lavoratore.

Il provvedimento introduce il diritto di precedenza nelle riassunzioni.

Disposizioni particolari sono previste per la trasformazione a part-time nel caso di malattie oncologiche, di assistenza a familiari malati o affetti da handicap.

Art. 1, comma 45: somministrazione a tempo indeterminato

Il provvedimento in esame abroga la somministrazione a tempo indeterminato prevista dal Capo 1, Titolo III, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi).

Art. 1, commi 45 e 47: lavoro a chiamata

La legge abroga l’istituto del lavoro a chiamata introdotto dagli artt. 33-40 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Legge Biagi).

Per il settore del turismo e dello spettacolo viene demandata alla contrattazione collettiva la possibilità di introdurre particolari disposizioni relativamente a prestazioni durante il fine settimana, le festività, le vacanze scolastiche. La contrattazione dovrà prevedere le condizioni, il trattamento economico, l´eventuale corresponsione dell´indennità di disponibilità.

Art. 1, commi da 67 a 69: contrattazione di secondo livello

Il provvedimento prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda delle imprese, e nel limite delle risorse del Fondo, uno sgravio contributivo fissato nella misura del 25%. L´importo annuo delle erogazioni, previste dai contratti di secondo livello, ammesso allo sgravio del 25%, è stabilito entro il tetto del 5% della retribuzione contrattuale percepita.

Art. 1, comma 71: abolizione della contribuzione aggiuntiva sul lavoro straordinario

La disposizione è già in vigore dal 1° gennaio 2008.

Art. 1, commi 79 e 80: aumento dell’aliquota contributiva dei parasubordinati

L´aliquota, dal 2008, aumenta di un punto all’anno, fino a tre punti (24% per il 2008, 25% per il 2009 e 26% per il 2010).

Per gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata, l´aliquota contributiva sarà pari al 17% da gennaio 2008.

Giovanni Scotti

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