Le Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7880 del 30 marzo 2007 (Presidente V. Carbone, Relatore G. Vidiri) hanno statuito che le garanzie procedimentali previste dall’art. 7 della Legge n. 300/70 si applicano anche quando il licenziamento riguarda un dirigente, a prescindere dalla specifica collocazione che lo stesso assume nell´impresa.
La procedura deve essere seguita sia quando il datore di lavoro addebita al dirigente stesso un comportamento negligente o colpevole) sia quando, a base del recesso, pone, comunque, condotte suscettibili di farne venir meno la fiducia.
“ Dalla violazione di dette garanzie, che si traduce in una non valutabilità delle condotte causative del recesso – ha stabilito la Suprema Corte - ne scaturisce l´applicazione delle conseguenze fissate dalla contrattazione collettiva di categoria per il licenziamento privo di giustificazione, non potendosi per motivi, oltre che giuridici, logico-sistematici, assegnare all´inosservanza delle garanzie procedimentali effetti differenti da quelli che la stessa contrattazione fa scaturire dall´accertamento della sussistenza dell´illecito disciplinare o di fatti in altro modo giustificativi del recesso".