FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 7, 16 aprile 2007

Ambiente, Sicurezza e Trasporti, Sicurezza stradale, ferroviaria, aerea e marittima

Incidenti stradali: la procedura di risarcimento diretto
Dal 1° febbraio 2007 è entrato in vigore il risarcimento diretto dei danni subiti in caso di incidente stradale.

Ritorniamo su un argomento già trattato per ribadire che l’assicurato può rivolgersi direttamente al suo assicuratore, che è tenuto a risarcire il danno, in caso di incidente con un altro veicolo e con danni alle cose trasportate, al veicolo e/o lesioni non gravi alla persona.

A seguito di alcuni quesiti pervenuti in redazione si precisa che la nuova procedura di risarcimento diretto, sia in caso di accordo con la controparte che in caso di disaccordo si applica solo se:

- l’incidente è avvenuto in Italia

- l´incidente ha coinvolto solamente due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;

- uno dei due veicoli o entrambi è un ciclomotore immesso in circolazione e targato secondo il regime entrato in vigore il 14 luglio 2006.

A quelli già in circolazione a tale data la procedura in esame si applica solo se hanno volontariamente aderito al nuovo regime.

- l’incidente ha provocato danni alle cose trasportate, al veicolo ed anche alle persone, ma non gravi.

I danni alla persona non debbono, cioè, comportare un’invalidità permanente superiore al 9%.

La richiesta di risarcimento può essere consegnata a mano al proprio assicuratore o inviata mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo telegramma, telefax o posta elettronica (se quest´ultimo mezzo è ammesso dal contratto).

L’assicuratore deve formulare offerta di risarcimento entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona. Il termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i conducenti dei due veicoli coinvolti nell’incidente hanno sottoscritto congiuntamente il modulo di constatazione amichevole (C.A.I.). Se l’assicurato dichiara di accettare la somma che gli viene offerta, l´assicuratore è tenuto ad effettuare il pagamento entro 15 giorni. Se non è raggiunto un accordo con il proprio assicuratore è possibile agire in giudizio soltanto nei suoi confronti.

L’assicuratore provvederà poi a rivalersi sull’assicurazione del responsabile.

Il terzo trasportato, che in un sinistro subisce lesioni personali, deve fare richiesta di risarcimento all´assicuratore del veicolo sul quale viaggiava, il quale provvede ad indennizzare il danno in 60, 30 o 90 giorni fino all´importo del massimale minimo di legge (774.685,35 euro) a prescindere dall´accertamento della responsabilità dei conducenti. Se il danno supera il massimale minimo di legge, il terzo trasportato ha diritto di richiedere la parte eccedente all´assicuratore del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

La procedura del risarcimento diretto non trova applicazione quando:

- nell’incidente sono rimasti coinvolti più di due veicoli

- dall’incidente sono derivate al conducente “lesioni gravi†superiori a nove punti di invalidità

- nell’incidente sono coinvolti veicoli immatricolati all’estero

- nell’incidente sono coinvolti ciclomotori non targati in base alle norme in vigore

In questi casi occorre ancora presentare la richiesta di danni all´assicuratore del veicolo che si ritiene responsabile, in tutto o in parte, dell´incidente.

In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato la richiesta deve essere rivolta all´impresa designata ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada presso Consap.

In caso di sinistro con veicoli esteri occorre rivolgersi all´Ufficio Centrale Italiano.

Giovanni Scotti