FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 4, 28 febbraio 2007

Amministrazione e gestione, Amministrazione immobiliare e familiare

Finanziaria 2007: le novità sulla prima casa
Nel supplemento ordinario n. 247 alla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2006 è stata pubblicata la Legge 27 dicembre 2006, n. 298, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l´anno finanziario 2007 e il bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009.

Il provvedimento, comunemente definito Finanziaria 2007, è caratterizzato dal fatto di contenere un unico articolo e ben 1.364 commi ed è quindi di difficile lettura.
Abbiamo chiesto al Dottor Filippo Bergamino, commercialista in Milano, di sintetizzarci le novità relative alla casa.

Qual’è la novità più importante per i proprietari di immobili?

La novità più significativa è contenuta nel comma 6 della Legge Finanziaria, che modula nuovamente la curva dell’Irpef (scaglioni di reddito e corrispondenti aliquote) ed il sistema delle deduzioni e delle detrazioni, utili per determinare l’imposta dovuta.

La nuova Irpef, infatti, fa perdere la neutralità fiscale alla prima casa: nel passaggio dalle deduzioni attualmente in vigore alle detrazioni che si applicano a partire dal 2007, la rendita della prima casa di proprietà incide nel calcolo degli sconti d´imposta.

Da quest’anno chi ha una prima casa di proprietà avrà un reddito più alto sul quale calcolare le detrazioni e pagherà quindi più Irpef.

Qual è il nuovo sistema delle detrazioni?

Il nuovo sistema di determinazione dell’imposta in vigore dal 1° gennaio 2007 prevede, al posto delle deduzioni dall´imponibile, il riconoscimento di detrazioni, vale a dire di sconti di imposta legati ai carichi di famiglia e ai redditi da lavoro o da pensione.

Le detrazioni previste dalla Finanziaria 2007 sono “virtualiâ€: l´importo della detrazione (di base 1.338 euro) che effettivamente spetta al contribuente è subordinato a un calcolo matematico, la cui variabile principale è costituita dal suo reddito complessivo.

Per cui più alto è il reddito complessivo e minori sono le detrazioni spettanti.

Come si determina il reddito complessivo?

Nella definizione del reddito complessivo, come anticipato, ora rientra anche la rendita per abitazione principale, con relative pertinenze, in quanto attratta tra i redditi da fabbricati (articolo 37 del Tuir).

In merito ricordo che fino al 1998 l’imposta sulla prima casa era dovuta solo per la parte di rendita eccedente i 568,10 euro. Negli anni successivi la fascia di esenzione è progressivamente aumentata fino ad arrivare, nel periodo di imposta 2001, a una deduzione forfetaria pari all’intera rendita catastale dell´unità immobiliare e delle relative pertinenze. Dal 2001, pertanto, l´abitazione principale pur concorrendo a formare il reddito complessivo per il contribuente, non è assoggettata a Irpef.

Quali sono gli effetti pratici della novità in esame?

Poiché la Finanziaria 2007 non ha previsto che l’esenzione per l´abitazione principale rientri nella nozione di reddito complessivo ai fini del calcolo delle detrazioni, dal 1° gennaio 2007 non opera più la neutralità della rendita da abitazione principale.

Se non intervengono correzioni normative si avranno effetti diversi.

Ad esempio, il lavoratore, che ha un reddito di lavoro dipendente di 20mila euro e una rendita da prima casa di 1.000, ha un reddito complessivo di 21mila, ma paga l’Irpef solamente su 20mila euro. Per calcolare le detrazioni bisogna però prendere come riferimento il reddito complessivo e quindi 21mila euro. Per cui il dipendente può in alternativa: a) comunicare al datore di lavoro di tenere conto della rendita per abitazione principale (e quindi far operare le detrazioni su 21mila); b) fare la dichiarazione (Unico o 730) per versare a saldo le imposte derivanti dall’aver tenuto conto anche della rendita per abitazione principale.

Come si indica la casa nella denuncia dei redditi?

Il comma 101 dell’articolo unico della Legge Finanziaria 2007 prevede che nella dichiarazione dei redditi, a partire dal 2008, occorre indicare, per ciascun fabbricato, oltre all’indirizzo, anche l’identificativo dell’immobile stesso costituito da: codice del comune, foglio, sezione, particella e subalterno.

Giovanni Scotti