FOCUS ON LINE - RIVISTA N° 11, 10 settembre 2006

Ambiente, Sicurezza e Trasporti, Tutela dell´Ambiente

Rintracciabilità degli alimenti: sanzioni
Il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 definisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l´Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.

Il provvedimento prevede che gli operatori del settore alimentare (c.d. OSA), che non rispettano gli adempimenti relativi alla rintracciabilità degli alimenti, previsti dagli artt. 18-21 del Regolamento CE 178/2002, sono puniti con sanzioni pecuniarie amministrative di diversa entità, a seconda della fattispecie e della gravità dell´infrazione:

Violazione degli obblighi derivanti dall´art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di rintracciabilità

Salvo che il fatto costituisca reato, pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

Violazione degli obblighi derivanti dagli artt. 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002 relativi all´avvio delle procedure per il ritiro dal mercato

Salvo che il fatto costituisca reato, pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che, essendo a conoscenza che un alimento o un mangime o un animale da loro importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito, non più nella loro disponibilità, non è conforme ai requisiti di sicurezza, non attivano le procedure di ritiro degli stessi.

Pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che, avendo attivato la procedura di ritiro non ne informano contestualmente l´autorità competente.

Salvo che il fatto costituisca reato, pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non forniscono alle autorità competenti le notizie o la collaborazione dalle stesse legittimamente richieste, al fine di evitare o ridurre i rischi legati ad un alimento, ad un mangime o ad un animale da essi fornito.

Violazione degli obblighi nei confronti dei consumatori e degli utilizzatori di cui agli artt. 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

Salvo che il fatto costituisca reato, pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi, che, avendo importato, prodotto, trasformato o distribuito un prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza poi pervenuto al consumatore od all´utilizzatore, non li informano circa i motivi dell´attivazione della procedura per il ritiro dal mercato

Violazione degli obblighi nei confronti dell´operatore che non incidono sul confezionamento, sull´etichettatura, sulla sicurezza o sull´integrità dell´alimento ai sensi degli artt. 19 e 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

Salvo che il fatto costituisca reato, pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro per gli operatori del settore alimentare e dei mangimi svolgenti attività di vendita al dettaglio o distribuzione di alimenti o mangimi, che non incidono sulla sicurezza o integrità dell´alimento o del mangime, i quali non avviano procedure, nei limiti della propria attività, per il ritiro dal mercato di prodotti di cui siano a conoscenza che non sono conformi ai requisiti di sicurezza.

Tale sanzione si applica anche nelle ipotesi in cui gli stessi operatori non attuino, per quanto di competenza, gli interventi predisposti dai responsabili della produzione, della trasformazione e della lavorazione e dalle autorità competenti, ai fini del ritiro o richiamo degli alimenti o mangimi.

Violazione degli obblighi specifici a carico degli operatori del settore dei mangimi di cui all´art. 20 del regolamento (CE) n. 178/2002

Pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, fatte salve le eventuali diverse disposizioni impartite dall´autorità competente, per gli operatori del settore dei mangimi i quali, dopo il ritiro dal mercato di mangime non conforme ai requisiti di sicurezza, non provvedono alla distruzione della partita, del lotto o della consegna di tale mangime

In caso di reiterazione delle suddette violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la singola fattispecie di infrazione, è disposta anche la sospensione, per un periodo di giorni lavorativi da un minimo di 10 ad un massimo di 20, del provvedimento di autorizzazione che consente lo svolgimento dell´attività che ha dato causa all´illecito.

Per rispettare gli adempimenti e non incorrere nelle sanzioni, l´operatore può individuare e attivare a sua discrezione i sistemi e le procedure di rintracciabilità, potendo ricorrere alla annotazione manuale su un registro cartaceo ovvero a strumenti e mezzi informatici.

Giovanni Scotti